D. 《Sono una madre separata affidataria dei miei figli minori, a cui è stata assegnata la casa coniugale di proprietà dei miei suoceri. Adesso temo che i proprietari possano mandarmi via rischiando di restare senza un tetto. Chiedo quindi se i miei suoceri possono richiedere la restituzione della casa di loro proprietà.》
R. ” Gent.le Sig.ra, rispondo al Suo quesito dicendole innanzitutto che ci troviamo di fronte ad un contratto di comodato.
La soluzione al quesito posto dipende, dunque, dalla esatta qualificazione del contratto di comodato: si tratta cioè di un comodato c.d. precario (art. 1810 c.c.) in cui il bene è restituibile su semplice richiesta del proprietario o ordinario (art. 1809 co. 2 c.c.) dove la richiesta di restituzione è subordinata ad un imprevisto ed urgente bisogno del proprietario?
La giurisprudenza maggioritaria individua nel comodato di un immobile destinato a casa familiare un comodato ordinario in quanto il provvedimento del Giudice che assegna l’immobile al coniuge affidatario dei figli imprime ad esso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative dei familiari.
Tale vincolo prescinde dalla durata del rapporto coniugale, quinldi dura anche se nel frattempo i coniugi si separano.
Ne consegue che nel caso di specie se il contratto di comodato è stato stipulato per le esigenze abitative della famiglia (e non per quelle personali) senza l’indicazione di una scadenza, esso deve intendersi di lunga durata e perciò destinato ad aver vigore fino a quando non sarà necessario garantire ai suoi figli una stabilità abitativa.
Solo un impellente bisogno del comodante – proprietario potrà, quindi, giustificare il rilascio della casa”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia