Se avete chiesto un prestito in banca o ad una finanziaria e avete difficoltà nel restituirlo, siete sicuramente iscritti nell’elenco dei “ cattivi pagatori”.
Le segnalazioni CAI (Centrale Allarme Interbancaria) e le segnalazioni SIC (sistema di informazione creditizia, es. CRIF) vengono spesso confuse tra di loro ma si tratta in realtà di istituti differenti, entrambi privati ed in mano al Sistema bancario.
Un dato in comune tra le due segnalazioni c’è e riguarda il mancato/tardivo pagamento da parte del soggetto segnalato come cattivo pagatore. La differenza sta nel fatto che la segnalazione Cai avviene in ipotesi di emissione di assegni scoperti o di utilizzo di carte di credito revocate, mentre la segnalazione SIC avviene a seguito di mancato o ritardato pagamento di finanziamenti e prestiti.
In ogni caso, se la banca o la società finanziaria di turno segnala il cliente in “Crif “o alla Centrale rischi come cattivo pagatore deve prima inviargli un avviso; diversamente la segnalazione è Illegittima e scatta il risarcimento del danno.
Tale preavviso deve essere spedito con raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima dell’iscrizione. Secondo la Cassazione [Cass. ord. n. 14685/17 del 13.06.2017], conta la data di ricezione della busta da parte del correntista e non quella della spedizione; così, per esempio, se la banca spedisce il preavviso 20 giorni prima, ma l’interessato lo riceve 14 giorni prima, la segnalazione è illegittima. Difatti, l‘efficacia della dichiarazione di avviso si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario ossia quando raggiunge il suo indirizzo, salvo che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Il preavviso di imminente iscrizione è obbligatorio sia per le segnalazioni come cattivo pagatore alla Centrale Rischi, sia per quelle ai Sic private; esso può essere inviato anche con posta semplice, ma in tal caso la banca dovrà dimostrare che il destinatario ne ha preso visione, circostanza tutt’altro che semplice. Non costituisce un vero e proprio preavviso la comunicazione inviata dalla banca circa l’imminente segnalazione in Centrale dei rischi quando essa rivesta carattere generale e astratto.
In caso di mancato invio del preavviso di iscrizione come cattivo pagatore, la banca è tenuta a risarcire il danno al cliente. A tal fine quest’ultimo, se intende difendersi dalla segnalazione può:
– rivolgersi al tribunale, anche con un ricorso in via d’urgenza, per ottenere l’immediata cancellazione dall’elenco dei cattivi pagatori, salvo il diritto a chiedere il risarcimento del danno con un giudizio ordinario (più lungo);
– in alternativa può inviare un reclamo scritto alla propria banca e, in caso di mancata risposta entro 30 giorni o di risposta non soddisfacente, può rivolgersi all’Abf (Arbitro Bancario Finanziario), con un ricorso che implica un pagamento simbolico di 20 euro per le spese del procedimento.
Ma quando scatta la segnalazione come cattivo pagatore?
Non per qualsiasi inadempimento o ritardo può scattare la segnalazione come cattivo pagatore alle varie banche dati, ma solo per i casi più gravi. In altri termini la banca deve mostrare un minimo di tolleranza. Pertanto la segnalazione è legittima solo se il ritardo nel pagamento della rata è superiore a 2 mesi. Per i ritardi successivi, viene meno sia l’obbligo della tolleranza dei 2 mesi sia quello della preventiva comunicazione.
La giurisprudenza ha poi precisato che non per qualsiasi inadempimento può scattare la segnalazione alla Centrale Rischi, ma solo per quelle insolvenze che denotino una grave difficoltà economica ossia di non facile soluzione. Il concetto di insolvenza necessario alla segnalazione come cattivo pagatore in Centrale Rischi consiste in una valutazione negativa della situazione economico-patrimoniale del correntista, non necessariamente corrispondente all’anticamera del fallimento, ma come «grave difficoltà» (a prescindere dalla ricuperabilità del credito).
In altri termini la segnalazione del cliente come cattivo pagatore non deve avere lo scopo di un pressing per ottenere al più presto il rientro nel pagamento, né finalità ritorsive da parte della banca, cosa che succede purtroppo con le società di recupero del credito.
Quando si considera illegittima la segnalazione alla centrale rischi?
– mancata ricezione del preavviso;
– la segnalazione interviene dopo diverso tempo dalla costituzione in mora del debitore;
– la segnalazione venga effettuata quando pendono tentativi di mediazione della vicenda:
infatti, una procedura di conciliazione, promossa dal cliente, finalizzata alla contestazione di alcuni addebiti e alla ricerca di una soluzione bonaria, non giustificherebbe la tempestiva segnalazione del debitore, non presentando questi indici di “pericolosità”, ma tutt’altro.
-mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente;
-errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”
Quanto tempo dura la segnalazione nelle banche dati?
La segnalazione come cattivo pagatore è a “tempo determinato”, cioè viene automaticamente eliminata dopo un certo periodo di tempo per cui se da un lato l’iscrizione non può essere cancellata (essendo obbligatoria) dall’altro lato, superati i termini, l’eliminazione avviene in automatico. In particolare, i dati relativi al mancato pagamento di una o più rate rimarranno visibili nei Sistemi di Informazioni Creditizie
Ecco un utile specchietto
-12 mesi per ritardi nel pagamento di 1 o 2 rate;
-24 mesi per ritardi nel pagamento di 3 o più rate;
-36 mesi in caso di prestiti non rimborsati o con morosità gravi.
Cosa fare in caso di sovraindebitamento
Nel caso in cui i debiti siano tali da non permettere la regolarizzazione, si potrebbe mettere in piedi una serie di transazioni a saldo e stralcio con i creditori, naturalmente questo potrà avvenire soltanto con un’assistenza legale qualificata per poi comunicare a Crif gli avvenuti pagamenti.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello