A CHI SPETTANO GLI ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI?
D.: ” Sono in fase di separazione e mio figlio minorenne resterà a vivere con me. Mi chiedo se oltre al mantenimento mio marito, dipendente a tempo indeterminato, è altresì obbligato a corrispondersi gli assegni familiari”.
R.: “Salvo diversi accordi in sede di separazione consensuale, il genitore non collocatario che percepisce gli assegni familiari li deve corrispondere all’altro genitore collocatario, in aggiunta all’assegno di mantenimento e indipendentemente dal suo importo.
Sul punto la legge 19 maggio 1975, n. 151 stabilisce all’art. 211 che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge“.
E’ noto tuttavia che, dopo la riforma sull’affido condiviso del 2006, salvo casi particolari i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sebbene collocati prevalentemente presso uno di essi.
Secondo l’INPS, l’affido condiviso legittima entrambi i genitori a richiedere gli assegni familiari in ragione del 50% ciascuno, purché via sia accordo; ciò nonostante, ad eccezione di quei rari casi di collocazione alternata (ossia quando i figli minori stanno per la metà del tempo con un genitore e la metà con l’altro), la stessa INPS, in linea con la giurisprudenza, ritiene che abbia diritto, se non vi è diverso accordo, a percepire l’intera quota degli assegni familiari il solo genitore collocatario, ossia quello con il quale convivono prevalentemente i figli (e con cui condividono la residenza).
Sul punto, è chiaro l’insegnamento della Cassazione (Cass. Civ. 23/5/2013 n. 12770): “Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione”.
Pertanto, se non ci sono diverse intese, il genitore non collocatario ma percipiente gli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all’altro genitore collocatario; e ciò in aggiunta all’assegno di mantenimento e a prescindere dal suo importo.
Per l’effetto sono vietate detrazioni o forme di compensazione tra assegno di mantenimento ed assegni familiari e il trattenere gli assegni familiari contro la volontà dell’altro genitore può costituire appropriazione indebita”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia
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