“COME SI DIVIDE L’EREDITA’ TRA IL FIGLIO DI PRIMO LETTO E LA SECONDA MOGLIE
Di seguito la risposta scritta ad una domanda formulatami da un lettore:
D.: << Mio padre, dopo il divorzio consensuale con mia madre, si è risposato con una donna senza figli. Io sono l’unico figlio di mio padre di primo letto e attualmente vivo in un appartamento di sua proprietà. Oltre a questa casa, mio padre ha un altro appartamento in cui vive con la moglie.V orrei sapere come funziona legalmente l’eredità in caso di morte di mio padre. mi dicono che ci possono essere delle differenze se con la seconda moglie ha o non ha comunione di beni. gradirei sapere le circostanze sia in uno che nell’altro caso>>.
R.: La comunione dei beni o la separazione dei beni non hanno alcuna attinenza con la successione ereditaria. In caso di comunione di beni, gli acquisti effettuati da suo padre, durante il matrimonio, saranno intestati al 50% ai due coniugi.
Ad esempio, l’acquisto di un immobile, durante il matrimonio, sarà intestato ai due coniugi, contrariamente a quanto accadrebbe in caso di separazione dei beni.
Detto ciò, Le anticipo che in caso suo padre venisse a mancare, tutti i beni sarebbero divisi tra Lei e la nuova moglie a cui spetterebbe oltretutto il diritto di abitazione nella casa coniugale ed il diritto di usare i mobili che la corredano.
Ipotizziamo la successione di suo padre in assenza di testamento.
In tale caso, i beni saranno divisi in due parti uguali nella quota di un terzo alla seconda moglie ed un terzo a lei. Alla morte della seconda moglie, la quota della signora sarà devoluta ai parenti di quest’ultima.
Quindi, nel suo caso, entrambi gli appartamenti andrebbero in comunione tra Lei (in quanto figlio) e la moglie di suo padre. Se la moglie volesse in futuro vendere la sua quota a terzi, sarà necessario anche il suo imprescindibile consenso.
Come vede anche la moglie è un erede universale, per cui se anche suo padre decidesse di fare testamento in suo favore per tutelarla, una parte di eredità spetterebbe di diritto ugualmente alla seconda moglie.
Infatti, nel fare testamento, suo padre potrà disporre solo della “quota disponibile” ossia di quella parte di eredità che può devolvere a suo piacimento senza però ledere i diritti degli altri eredi legittimari (la moglie).
Pertanto, sia Lei sia la moglie di suo padre avete diritto alla quota di legittima pari ad un terzo dell’asse ereditario cadauno.
La quota disponibile, da attribuire liberamente con testamento o con donazione, sarà pari al terzo residuo”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto delle Successioni
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