L’art. 59 co. 4 e 6 del dlgs n. 507 del 1993, istitutivo del tributo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, prevede che, nel caso di carente prestazione del servizio, il tributo possa essere ridotto del 60% o addirittura sospeso.
La riduzione del 60% può essere chiesta, alternativamente, se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, – non è svolto nella zona di residenza, dimora o esercizio dell’attività dell’utente – è effettuato in grave violazione delle prescrizioni – relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta – del regolamento del servizio di nettezza urbana (art. 59 co. 4). L ’ordinanza n. 22531 della Corte di Cassazione, pubblicata il 27 settembre 2017 ha stabilito che i contribuenti hanno sempre diritto alla riduzione della tassa o della tariffa rifiuti in caso di grave disservizio e protratto nella gestione della raccolta, anche se il disservizio non è responsabilità diretta del Comune.
In via civile, nel caso di reiterazione del disservizio, con l’ausilio di un legale si potrà, con citazione avanti al Giudice di Pace, chiedere la condanna del Comune ed eventualmente dell’Azienda appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti al risarcimento del danno alla qualità della vita del cittadino-contribuente.
Prima di procedere in via amministrativa o civile occorre, in ogni caso, mettere in mora il Comune e la ditta incaricata tramite apposita raccomandata a/r o una pec e dotarsi di f oto dei cumuli di immondizia vicino il luogo di residenza e/o lavoro e/o scuola interessati dal disservizio”.