È POSSIBILE PUBBLICARE SUI SOCIAL FOTOGRAFIE CHE RITRAGGONO ALTRE PERSONE?
D. :《Salve, vorrei sapere se è possibile pubblicare sui social delle fotografie scattate in un luogo pubblico in occasione di una determinata manifestazione dove però compaiono anche altre persone e bambini》.
R.:” L’immagine di una persona è protetta dalla legge sul diritto d’autore.
Nessuno può, quindi, divulgare il volto altrui senza il consenso del diretto interessato.
Allo stesso modo, non è possibile scattare la foto a un passante solo perché questi passeggia in una pubblica via.
Pertanto, quando si scatta una foto se nel mirino della camera dovesse finire uno sconosciuto il fotografo dovrà eseguire un ritaglio prima di pubblicare l’immagine oppure dovrà oscurare il volto del passante.
Quindi in genere per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione se la riproduzione è incentrata sulla persona che vi compare (art. 96 legge 633/41), anche se essa è stata eseguita in luogo pubblico.
Tale regola subisce un’eccezione – rendendo superfluo il consenso – nel momento in cui ci si trova in luogo pubblico e il soggetto della foto è la situazione o il luogo stesso (riproduzione collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico), fermo restando il divieto di divulgare particolari immagini che possono ledere il decoro o la dignità della persona raffigurata.
Diversa situazione per quanto attiene alla utilizzazione di immagini raffiguranti minori.
In questo caso, non possono mai essere pubblicate immagini di minori, senza il necessario il consenso dei genitori o di chi ne esercita la potestà.
Ricordo, infine, che il consenso, a seconda dei casi, può essere dato per iscritto, oralmente o per fatti concludenti (anche se è sempre preferibile raccogliere il consenso sul tradizionale foglio di carta, in modo da conservarne la prova) e può essere sempre revocato.
Bisogna comunque tenere presente che il consenso ad essere fotografati non equivale al consenso alla pubblicazione e alla diffusione della fotografia.
La diffusione di immagini altrui non autorizzata integra sia un illecito di natura civile (che legittima, ove sussistano in presupposti, una richiesta risarcitoria) sia un reato per la violazione dell’altrui privacy”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello