Per celebrare la giornata destinata ai nostri cari defunti questa settimana pubblichiamo la risposta ad un parere legale rivoltomi da un cliente attinente al tema della giornata.
EREDITA’ IN CASO DI SEPARAZIONE
DOMANDA:
” Mi sono separato con la consensuale da mia moglie da un matrimonio con comunione dei beni. Mio padre è defunto anni fa,quindi prendero’ il suo posto nell eredità di mio nonno che ad oggi è ancora in vita. Le chiedo, quindi, se alla mia ex moglie spetta qualcosa dell’eredità di mio nonno. G razie”
PARERE:
“Innanzitutto va precisato per correttezza di termini, che la moglie attualmente non è “ex”, ma ancora legata da un vincolo coniugale con Lei.
Tale vincolo è solo meno intenso sotto il profilo dei rispettivi obblighi coniugali (fedeltà, convivenza, mantenimento) proprio per l’effetto della intervenuta separazione.
Solo il divorzio fa cessare ogni effetto matrimoniale e, di fatto, estingue il matrimonio.
Precisato quanto sopra, l’eredità che riceverà da Suo nonno quando questi verrà a mancare sarà destinata solo a Lei e non alla moglie, nemmeno in parte.
Ciò per due motivi:
– intervenendo la separazione, questa comporta in ogni caso la separazione dei patrimoni e quindi esclude l’attività della comunione dei beni;
ma ancora prima e sopratutto:
– i beni ricevuti da uno dei coniugi per effetto della successione – anche laddove vi sia la comunione dei beni – sono intesi come beni personali ed esclusivi dell’erede; in concreto, nemmeno rientrano nella comunione coniugale.
Ai sensi dell’art. 179 lett b del Codice Civile: ” Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge […] b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Successioni ereditarie