Per i proprietari di animali domestici questi ultimi diventano dei veri e propri componenti del nucleo familiare, ai quali ci si lega profondamente dal punto di vista affettivo, tanto che nel caso in cui essi muoiano per colpa di un terzo la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del proprietario ad essere risarcito dei danni subiti.
Detto questo, quindi, la responsabilità civile del veterinario va inquadrata in quella del prestatore d’opera disciplinato dall’art. 2236 del cod. civ. il quale recita che: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.”
Ne deriva che il medico risponderà solo quando il suo operato sia intenzionalmente negligente o imperito nel causare un danno, oppure sia causato da un comportamento gravemente colposo. Nel caso, invece, di interventi routinari e privi di particolari difficoltà, il veterinario risponderà anche per colpa lieve.
Al principio generale in virtù del quale: “chi produce il danno deve risarcire il danneggiato”, non sfugge, quindi, il medico veterinario che sbaglia un intervento. Egli sarà tenuto a risarcire il danno che ha prodotto per non aver adempiuto correttamente la propria obbligazione.
Si tratta di r esponsabilità contrattuale per cui occorrerà dimostrare la sussistenza di un rapporto giuridico con il veterinario (es. é sufficiente la cartella clinica relativa al ricovero presso la struttura veterinaria) e di aver subito un danno durante il ricovero (es. l’animale muore durante l’intervento eseguito presso la clinica veterinaria). Spetterà invece al veterinario dimostrare di aver eseguito correttamente la propria attività.
In sostanza la responsabilità del veterinario può essere equiparata a quella del medico. La differenza sta nel danno risarcibile. In particolare il proprietario dell’ animale domestico, nel caso di decesso dello stesso, potrà ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (consistente nel valore economico dell’ animale, nelle spese sostenute per le sue cure, ecc… ) nonché il risarcimento del danno morale consistente nel turbamento dello stato d’animo che deriva dalla perdita dell’animale domestico.
Il danneggiato ( rectius, proprietario dell’animale), per domandare il ristoro dei danni subiti dal veterinario, deve rispettare il termine prescrizionale di dieci anni dall’evento.
Ovviamente per accertare la responsabilità del veterinario è necessario esaminare la cartella clinica relativa all’intervento eseguito nonché eventuali esami effettuati precedentemente al fine di dimostrare le condizioni dell’animale antecedenti al ricovero.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello