Può capitare che il turista acquisti un pacchetto che preveda la sistemazione in albergo, il trasporto e servizi accessori come quelli della fruizione della spiaggia ma che giunto sul posto si ritrovi nell’impossibilità di godere pienamente del viaggio organizzato.
Diverse circostanze possono, infatti, influire sulla mancata realizzazione di una vacanza organizzata quale occasione di piacere, svago o riposo.
Può infatti accadere che a causa del cattivo odore o del divieto temporaneo di balneazione la spiaggia sia impraticabile o che il tour operator o la compagnia aerea cancellino il pacchetto turistico per mancato raggiungimento del numero o che venga addirittura annullato il volo o smarrito il bagaglio.
In tutti questi casi e, più in generale, in presenza di disservizi e/o inadempimenti da parte del tour operator, il turista ha la facoltà di chiedere un risarcimento per lo stress patito in vacanza, per le ferie bruciate e per le spese aggiuntive sostenute.
La normativa attuale (nazionale ed internazionale) prevede, infatti, che il turista consumatore possa rivalersi contro il venditore organizzatore del pacchetto turistico e/o dell’agenzia viaggi e/o del vettore aereo per far valere le rispettive responsabilità.
I danni risarcibili sono sia quelli patrimonili derivanti dagli esborsi economici sostenuti (spese di viaggio, spese aggiuntive sostenute per il disservizio subito), sia quelli alla persona ricollegabili al pregiudizio morale derivante dal fatto di non avere potuto godere pienamente dei benefici della vacanza per il disservizio verificatosi.
Per ottenere il risarcimento ed evitare qualsiasi forma di prescrizione, il turista consumatore è tenuto a denunciare tempestivamente l’accaduto al tour operator ed agire entro un anno dal rientro nel luogo di partenza.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello”
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