Il legislatore ha introdotto particolari agevolazioni per consentire agli elettori con disabilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.
Secondo la normativa vigente sono da considerarsi “elettori fisicamente impediti”, “i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”.
Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore. La Legge n. 17 del 5 febbraio 2003 ha precisato che non è necessario che l’elettore che risulta quale accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell’assistito. L’unico requisito richiesto per l’accompagnatore dell’elettore disabile è quello della iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’Azienda Usl. Tale documento deve precisare che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”. Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale.
Nel caso dell’elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto “libretto di pensione” dal quale si evince la cecità accertata.
È utile precisare che chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non occorre che presenti alcun certificato.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore è apportata un’apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
I comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale.
Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, il disabile con difficoltà o impedimenti alla deambulazione può votare presso un’altra sezione, del proprio comune, priva di barriere architettoniche.
Per poter essere ammesso al voto, il disabile deve presentare, assieme al certificato elettorale, un’attestazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dalla propria Azienda Usl locale o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
Nel caso non si disponga di alcuna certificazione oppure nell’ipotesi in cui dalla certificazione non sia possibile evincere con chiarezza che sussiste un’incapacità alla deambulazione, è possibile richiedere – senza alcun costo – una visita all’Azienda Usl di competenza.
Le Aziende Usl nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, devono garantire in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati e preposti per il rilascio di queste certificazioni.
Sarà cura del presidente di seggio iscrivere il disabile nella lista elettorale della sezione e di prenderne nota nel verbale.
Le disposizioni vigenti forniscono indicazioni circa l’ accessibilità dei seggi elettorali.
Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell’ufficio elettorale.
Deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l’accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all’altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall’esterno, dove deve essere segnalata l’accessibilità attraverso il simbolo della carrozzina, tramite percorsi accessibili.
La Legge 22 del 27 gennaio 2006, successivamamente modificata dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, prevede la possibilità di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio per alcune categorie di persone affette da grave disabilità
Possono, ad oggi, votare al proprio domicilio:
1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”. Il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”).
La certificazione la rilascia esclusivamente l’Azienda Usl solo attraverso propri medici incaricati.
La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni.
La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.
Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.
Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Usl.
La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà.
Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le cause dell’impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.
A questo punto iniziano le competenze del sindaco che una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto Costituzionale”