La casa assegnata a uno dei coniugi separati può andare all’asta?
In caso di separazione o divorzio, il giudice può disporre l’assegnazione della casa coniugale a uno dei due coniugi. Si tratta sostanzialmente di un diritto di abitazione: il coniuge a cui vengono affidati i figli può rimanere ad abitare nella casa familiare anche senza esserne il proprietario.
Lo scopo principale di questo provvedimento è quello di tutelare i figli della coppia, che potranno così continuare a vivere nella casa e nell’ambiente in cui sono cresciuti fino a quel momento.
La domanda a questo punto è la casa oggetto di assegnazione coniugale può essere comunque pignorata e messa all’asta?
La risposta è dipende.
La casa, infatti potrà essere venduta all’asta libera da vincoli solo in pochi casi particolari.
Prima di vedere quali sono i casi in cui la casa assegnata può essere venduta liberamente all’asta però dobbiamo fare una premessa importante: affinché il diritto di assegnazione della casa coniugale sia opponibile , ovvero possa essere fatto valere nei confronti di terze persone in caso di pignoramento della casa, questo deve essere trascritto nei registri immobiliari e reso pubblico.
Nel momento in cui una casa con diritto di assegnazione coniugale viene venduta all’asta, sarà proprio la data della trascrizione a determinare cosa potrà accadere. Vediamo i possibili scenari:
1. Se il diritto di assegnazione viene trascritto prima del pignoramento: in questo caso, il diritto è opponibile e continua quindi a sussistere fino alla sua cessazione, cioè fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli. Capisci che in una situazione del genere è molto difficile che la casa venga venduta all’asta. L’acquirente non potrebbe godere in alcun modo dell’immobile che ha acquistato: non potrebbe abitarci, non potrebbe affittarlo e con tutta probabilità non riuscirebbe neppure a rivenderlo.
2. Se il diritto di assegnazione viene trascritto dopo il pignoramento, ma l’assegnazione della casa risale a una data precedente: in una situazione di questo tipo, l’assegnazione non è opponibile fino alla sua cessazione ma soltanto per un periodo di nove anni . In altre parole, il coniuge a cui è stata assegnata la casa potrà continuare a viverci per un periodo di tempo limitato e non fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli.
3. Se il diritto di assegnazione non è mai stato trascritto, ma la casa è stata assegnata prima del pignoramento: anche in questo caso, il coniuge a cui è stata assegnata la casa potrà continuare ad abitarci per un periodo di nove anni e non fino alla cessazione del diritto.
4. Se la casa è stata assegnata dopo il pignoramento. Questa è l’unica eventualità in cui il diritto di assegnazione si estingue al momento della vendita all’asta. Il nuovo proprietario potrà disporre dell’immobile fin da subito e il coniuge assegnatario perderà così il diritto di abitazione.
Come avrete capito leggendo il paragrafo precedente, il diritto di assegnazione della casa coniugale è tutelato in modo particolare. Anche nell’eventualità che non sia stato trascritto, resta comunque in vigore per un periodo di nove anni, cosa che ha il potere di scoraggiare qualsiasi potenziale acquirente”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Esecuzioni Immobiliari
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