La diffamazione tramite social network
“La capillare diffusione dei social network ha reso gli stessi delle vere e proprie piazze “virtuali”, in cui le ordinarie interazioni tra le persone avvengono per tramite di un computer o di un cellulare e non più fisicamente.
Naturalmente queste interazioni ben potrebbero sfociare in comportamenti aventi una rilevanza penale, come normalmente accade al di fuori del web.
Tra le problematiche di maggior rilievo sottoposte all’attenzione della giurisprudenza vi rientra quella della diffamazione effettuata per mezzo dei social network (Facebook e Instagram su tutti).
L’art. 595 del Codice penale punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032 chiunque “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Ma come si atteggia questa fattispecie di reato a fronte di una diffamazione realizzata tramite un social network?
Con un orientamento coerente rispetto all’evoluzione tecnologica andata a consolidarsi nel corso degli anni, l’offesa dell’altrui reputazione attraverso piattaforme social viene qualificata dalla Corte di Cassazione come diffamazione aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 595, il quale prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a € 516, nel caso in cui l’offesa venga recata “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.
La diffusione di un messaggio all’interno di un social network viene infatti qualificata come una condotta “ potenzialmente idonea a raggiungere un numero indeterminato di persone […] perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione” ( Cass. pen. 24431/2015).
Il social network viene dunque considerato dalla Cassazione come uno strumento con caratteristiche tali da aggravare le potenzialità lesive dell’offesa all’altrui reputazione, vista la platea indeterminata di persone che vi interagiscono e ne fanno parte.
Quanto detto deve indurre a riflettere prima di pubblicare un commento sui social, dal momento che il rilievo offensivo dello stesso potrebbe portare a spiacevoli conseguenze non solo per l’autore (penali) ma anche per chi ne è il destinatario (ripercussioni psichiche)”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto Penale