La legge riconosce il diritto di ogni persona di disporre dei propri beni dopo la morte usando, se vuole, uno strumento specifico: il testamento.
Il patrimonio ereditario si compone di una quota disponibile, ovvero una quota che il testatore può decidere di lasciare a chiunque egli desideri e di una quota indisponibile (c.d. legittima) ovvero una quota di beni di cui il testatore non può disporre liberamente perché è riservata dalla legge a determinati soggetti.
Infatti anche se il testatore è libero di scegliere i suoi eredi e ripartire le sue proprietà come meglio crede, ci sono delle persone che non possono essere “dimenticate” dopo la sua morte. Si tratta del marito, della moglie, dei figli e dei genitori del caro estinto (c.d. legittimari). Questi soggetti, per legge, devono ricevere una precisa quota di beni ereditari, anche contro la volontà del defunto!
Vediamo, quindi, quali sono le parti del patrimonio ereditario che compongono, rispettivamente, la quota di legittima e la quota disponibile quando è stato fatto testamento.
1) Se il testatore muore e lascia solo il coniuge, la quota di legittima riservatagli dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; pertanto, la quota disponibile è del restante 50%.
2) Se il testatore muore e lascia il coniuge e un solo figlio, la quota di legittima riservata dalla legge, rispettivamente, al coniuge e al figlio è pari ad 1/3 del patrimonio ereditario per ciascuno di essi; pertanto, la quota disponibile è anch’essa pari ad 1/3.
3) Se il testatore muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata dalla legge al coniuge e ai figli è del 25% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 50% da dividersi in parti uguali tra i figli; pertanto, la quota disponibile è del 25%.
4) Se il testatore muore e lascia il coniuge e gli ascendenti, la quota di legittima riservata dalla legge ad essi è del 50% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 25% da dividersi in parti uguali tra gli ascendenti; pertanto, la quota disponibile è del 25%.
5) Se il testatore muore e lascia solo un figlio, la quota di legittima a lui riservata dalla legge è del 50% del patrimonio ereditario; di conseguenza, la quota disponibile è del 50%.
6) Se il testatore muore e lascia solo più figli,la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti; pertanto, la quota disponibile è pari a 1/3.
7) Se il testatore muore e lascia solo gli ascendenti, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 1/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali; di conseguenza, la quota disponibile è pari a 2/3.
8) Se il testatore muore e non lascia né figli né ascendenti, la quota disponibile è del 100% del patrimonio ereditario.
In presenza, quindi, di un testamento in cui non sono rispettate le quote di legittima, il legittimario leso o – addirittura – pretermesso (ovvero non considerato affatto nel testamento) potrà agire in giudizio attraverso l ’azione di riduzione ed ottenere quanto dalla legge è a lui riservato.
Il medesimo rimedio è attuabile allorquando il de cuius (il defunto) abbia compiuto in vita delle donazioni di denaro, di altri beni mobili o di beni immobili: la lesione, in questo caso, non proviene dal testamento ma proprio dalle donazioni, che saranno – conseguentemente – riducibili sino a soddisfare integralmente i diritti spettanti al legittimario.
Vi sono, tuttavia, ben precisi termini di prescrizione da rispettare perché il legittimario possa con successo esperire l’azione di riduzione. Sul punto è intervenuta una nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 20644/2004) che ha chiarito che il termine prescrizionale è di dieci anni decorrenti:
– per le donazioni dalla data di apertura della successione (ovvero il giorno della morte del de cuius);
– per le disposizioni testamentarie dalla data di accettazione dell’eredità da parte dei soggetti ad essa chiamati.
È opportuno ricordare, infine, che con l’introduzione della “mediazione obbligatoria” ad opera del D.Lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di successioni ereditarie deve, a pena di improcedibilità, esperire preventivamente il procedimento di mediazione dinanzi ad un apposito organismo, allo scopo di trovare una soluzione amichevole per la composizione della vertenza.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello