A molti di noi sarà capitato di ricevere una multa magari notificata oltre i termini previsti dalla legge e di domandarsi se sia possibile evitarne il pagamento .
Esaminiamo cosa dice la legge a proposito della notifica delle multe nei confronti di chi ha commesso una violazione del codice della strada.
L’art. 201 comma 1 bis del Codice della Strada prevede come regola generale l’obbligo della contestazione immediata, pertanto, gli agenti accertatori devono contestare immediatamente le infrazioni al trasgressore.
Vi sono dei casi espressamente previsti dalla legge in cui la contestazione immediata non è possibile e, allora, gli agenti accertatori dovranno portare a conoscenza del trasgressore la violazione, attraverso la notifica della multa.
Il codice della strada prevede le seguenti ipotesi di notifica della multa, per impossibilità di immediata contestazione:- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; – attraversamento di un incrocio con semaforo rosso; – sorpasso vietato; – accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; – accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento (es. autovelox); – accertamento effettuato con altri dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada; – rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.
In questi casi il verbale deve essere notificato nel termine di 90 giorni dall’infrazione altrimenti la multa è illegittima (quindi non si è tenuti al pagamento della sanzione) e può essere annullata mediante ricorso.
Ma da quale momento inizia a decorrere il termine dei 90 giorni?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente fatto chiarezza sull’argomento precisando che il termine di notifica della multa è rispettato se l’organo accertatore ha affidato, entro i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione stradale, il verbale di contestazione al servizio postale (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 17/05/2017 n° 12332).
Ciò che rileva, dunque, è la data in cui il verbale di contestazione è stato spedito e non la data in cui è pervenuto al trasgressore.
Bisogna, infatti, verificare il giorno in cui gli organi accertatori hanno consegnato il verbale al servizio postale per la notifica.
Questo giorno è indicato nel verbale generalmente con questa frase: Consegnato in data XX/XX/XXX all’ufficio postale di …..
In mancanza di queste indicazioni tale data può essere ricavata verificando i timbri presenti sulla busta contenente l’atto, oppure effettuando una verifica tramite poste italiane.
Pertanto, se il verbale è stato spedito 87 giorni dopo la violazione, il termine per la notifica è stato rispettato.
La ragione che sta alla base di questo orientamento sta nel fatto che non si possono far ricadere le conseguenze negative derivanti da eventuali ritardi compiuti dal servizio di spedizione, in capo all’organo accertatore che ha correttamente provveduto a consegnare il plico entro i termini previsti dalla legge.
Mentre, chiaramente, i termini per la proposizione del ricorso decorrono dal momento in cui si realizza la conoscibilità’ dell’atto, ovvero dal momento in cui si riceve materialmente l’atto (o, comunque, al momento del ricevimento dell’avviso di deposito oppure decorsi 10 giorni dal deposito).
Pertanto, se il cittadino ritiene e vuole dimostrare che la multa gli è stata notificata al di fuori del termine stabilito dalla legge (verbale spedito oltre 90 giorni dall’infrazione) potrà ricorrere al Prefetto, o al Giudice di Pace, per l’annullamento del verbale.
Si può ricorrere al Prefetto qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui è consentito, entro 60 giorni dalla notificazione del verbale.
In alternativa al ricorso al Prefetto, sempre qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, si può presentare ricorso al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale. Il ricorso al Giudice di Pace è inammissibile qualora sia già stato presentato ricorso al Prefetto.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello