NUOVA CONVIVENZA NELLA CASA ASSEGNATA DOPO LA SEPARAZIONE
Rispondo ad una richiesta di parere legale sottopostomi da un cliente.
D. 《La mia ex moglie può convivere con il nuovo compagno nella casa di mia proprietà assegnatale dopo la separazione?》
R. “Nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene emesso in favore del genitore con il quale convivono stabilmente i figli minori
La legge prevede che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”(art. 337 sexies cod.civ.) .
Tale rigida norma, però, è stata reinterpretata dalla Corte di Cassazione alla luce dell’evoluzione della società e dei costumi.
Ciò vuol dire che l’i nstaurazione di una convivenza di fatto o un nuovo matrimonio dell’ex coniuge non comporta automaticamente la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale ma occorre guardare all’interesse prioritario dei figli.
Quindi, se la nuova convivenza instaurata (o il nuovo matrimonio contratto) dall’ex nella casa dell’altro coniuge è pregiudizievole per i figli (ad esempio la presenza nella casa dell’estraneo è per loro nociva o diseducativa) con apposito ricorso in Tribunale si potrà ottenere la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della ex compagna.
Diverso è il discorso relativo all’assegno di mantenimento che può invece essere revocato in presenza di una nuova e stabile convivenza instaurata dal coniuge assegnatario della casa familiare”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia
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