“Con la riforma del 2006, il legislatore italiano ha introdotto il modello di affidamento condiviso, che comporta l’esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, tanto nelle questioni di ordinario interesse, che di straordinaria amministrazione. L’affidamento condiviso presuppone, quindi, che entrambi i genitori partecipino attivamente e continuativamente alla vita dei figli, concordando un piano educativo comune.
Detto modello costituisce ancora oggi la regola, dovendo essere applicato in via preferenziale dai giudici della separazione e del divorzio.
Tale regola può essere derogata solo in casi eccezionali, ossia quando i rapporti con uno dei genitori risultinopregiudizievoli per l’interesse del minore.
Si pensi al caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita.
O ancora al genitore che, ottenuto l’affidamento congiunto del proprio figlio, oltre a non versare l’assegno di mantenimento, non partecipi agli appuntamenti più importanti della vita del figlio, come ad esempio il primo compleanno, la prima comunione o altri avvenimenti importanti.
In tali casi, il disinteresse mostrato dal genitore nei confronti del figlio è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta.
Pertanto, sussistendo un caso del genere, il minore può essere affidato esclusivamente alla madre”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia