” Tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato il danneggiato può comunque ottenere il giusto risarcimento rivolgendosi ad un apposito fondo istituito dalla legge: il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il conducente, dopo l’incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:
1 . non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;
2. non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
3. assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
4. messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.
Pertanto, il danneggiato che abbia subito un danno a seguito di un incidente che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato deve inviare apposita richiesta di risarcimento (completa e dettagliata) al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Nel caso in cui la richiesta riguardi solo il risarcimento di danni a cose (c.d. danni materiali al veicolo) occorre specificare anche:
– l’ entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo)
– il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia.
Nel caso in cui, invece, venga richiesto anche il risarcimento dei danni fisici (e più in generale dei danni non patrimoniali) occorre, inoltre, specificare:
– l’ entità delle lesioni (allegando una copia della relazione di perizia medico legale)
l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione.
Nel caso in cui, invece, il mezzo danneggiante sia assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa occorre inviare al Commissario liquidatore un’analoga richiesta.
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia designata verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l’incidente non era coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato.
A questo punto, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, si avvia la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata.
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a:
– formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento
– comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).
Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procederà a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato).”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello