Come ben sappiamo oggi il mondo reale viaggia di pari passo con quello del web: si assiste, infatti, ad un frequente utilizzo dei social networks per condividere i propri pensieri e le proprie emozioni.
Capita molto spesso che un genitore, senza le dovute cautele, decida di pubblicare foto del proprio pargoletto per mostrare ad amici e conoscenti i vari cambiamenti ed i suoi momenti più importanti.
Nel compiere questo tipo di operazioni, tuttavia, bisogna prestare particolare attenzione.
Innanzitutto per motivi di buonsenso: i profili social sono duraturi e, in un ipotetico futuro, una semplice immagine potrebbe essere gravemente lesiva per il minore ormai cresciuto.
Non è inoltre da tralasciare il fatto che nel nostro ordinamento sia presente un’ampia normativa che tutela l’immagine e la privacy, in generale, e dei minori in particolare.
Da ultimo bisogna considerare i rischi intrinsechi alla pubblicazione di foto sui social: vi è un’alta possibilità che soggetti terzi riescano ad impossessarsi delle fotografie ritenute innocue dai genitori per utilizzarle a fini criminosi (la polizia postale riferisce che molte foto presenti su siti pedopornografici vengono rubate da profili di social networks).
La convenzione di New York del 1989 vieta di fotografare e pubblicare le foto di minori: il bambino non può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, specialmente se questo comporta anche affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. La Costituzione italiana si pone sulla stessa lunghezza d’onda, stabilendo la preminenza dell’interesse del minore alla riservatezza su qualsiasi altro, cronaca compresa, a meno che la pubblicazione del volto non sia giustificata da notizie che rivestano interesse pubblico o il volto non sia riconoscibile.
Per la pubblicazione è sempre necessaria l’autorizzazione che dovrà essere rilasciata dai genitori, essendo il minore sotto la loro potestà. L’atto con cui si acconsente alla pubblicazione è la liberatoria: essa contiene, in sostanza, il consenso alla pubblicazione della propria immagine, il quale resta – comunque – revocabile in ogni tempo.
Dal punto di vista della responsabilità, nel caso in cui un privato pubblichi un’immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto, si commette un illecito di natura esclusivamente civile: significa che l’interessato può chiedere al tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video; inoltre, se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi (o nel caso di minore, i genitori) può chiederne il risarcimento.
Se lo scopo perseguito con la pubblicazione di immagini altrui senza il consenso di chi vi è ritratto è di lucro – cioè, per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno – , si risponde del reato di trattamento illecito di dati, punito con la reclusione fino a tre anni. Non solo: se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata, e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
In conclusione, l’utilizzo di particolare cautela ed attenzione nella pubblicazione delle foto potrebbe ridurre drasticamente i rischi.
Potrebbe essere utile, ad esempio, utilizzare album privati ed accessibili ad una ristretta cerchia di amici ed evitare di pubblicare foto che ritraggano bambini nudi, in biancheria o che facciano riferimento a scuole o luoghi che questi frequentano (per evitare il rischio di pedopornografia).
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto Civile“