“Capita spesso che a causa di un disservizio telefonico il consumatore utente si trovi a subire danni e disagi non preventivati.
Si pensi ad esempio al cittadino che a causa dell’impossibilità di utilizzare la linea internet o telefonica rimanga “isolato” . Oppure al caso di un’azienda con linea telefonica non funzionante. O ancora alle ipotesi di ritardo nella riparazione di un guasto telefonico o nella gestione del recesso, alla variazione unilaterale delle condizioni di contratto, al ritardo nel passaggio da un operatore all’altro o alla fatturazione per servizi non resi o non richiesti.
In tutti questi casi è possibile chiedere il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, causati al consumatore dalla compagnia telefonica.
In particolare, gli addebiti non dovuti, le spese sostenute per le raccomandate, per l’avvio della procedura di conciliazione, per l’assistenza legale, sono tutte voci costitutive del danno patrimonilae che viene comunemente risarcito.
L’utente ha, inoltre, diritto ad ottenere anche il risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. danno esistenziale) da disagio o stress patito dal mancato o inesatto adempimento del servizio promesso.
Per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del disservizio il consumatore deve, innanzitutto, inviare un reclamo scritto all’operatore telefonico. In caso di mancata risposta entro i termini previsti dalla Carta dei servizi, l’utente è obbligato a presentare un’istanza al Co.re.com competente per territorio per tentare di risolvere bonariamente la questione. Se la conciliazione non riesce o non è soddisfacente, il consumatore potrà rivolgersi al Giudice per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla compagnia telefonica.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello