Può capitare che nel corso di un viaggio, giunti a destinazione, ci si ritrovi a dovere fare i conti con un evento sicuramente non piacevole: il nostro bagaglio è stato smarrito!
La prima regola (oltre a non andare in panico) è quella di denunciare il bagaglio mancante all’ufficio Lost and Found presente in ogni aeroporto mostrando i titoli di viaggio e il documento d’identità, in modo che possa essere rintracciato con il codice apposto al momento dell’imbarco.
Nel momento della denuncia, si dovrà compilare un modulo chiamato Pir (Property Irregularity Report), in cui viene chiesto di descrivere il bagaglio nelle sue caratteristiche. Inoltre viene chiesto se si preferisce ritirare il bagaglio di persona o che questo venga spedito.
Il Regolamento (CE) n. 889/02 e la Convenzione di Montreal prevedono determinati diritti che i passeggeri possono far valere nei confronti del vettore aereo.
Innanzitutto, va detto che la compagnia aerea è sempre responsabile dell’accaduto, salvo nel caso in cui la stessa avesse preso tutte le misure possibili per evitare il danno o nel caso in cui fosse stato impossibile prendere tali misure (esempio uno sciopero).
Pertanto sarà possibile ottenere il rimborso delle spese effettuate (beni di prima necessità:biancheria intima, spazzolino e dentifricio ecc.) – per tale ragione è sempre necessario conservare gli scontrini fiscali – ma anche ottenere il risarcimento dei danni morali: si pensi ad esempio ad una vacanza di pochi giorni “rovinata” dal mancato ritrovamento dell’unico bagaglio.
Il tetto massimo previsto per io risarcimento di tutti i danni (sia patrimoniali che non patrimoniali) è fissato in «mille diritti speciali di prelievo» (circa mille euro) a passeggero salvo che il passeggero, al momento del check-in, abbia dichiarato un “interesse speciale alla consegna” e pagato l’eventuale sovrapprezzo relativo ad una assicurazione integrativa sul bagaglio.
Il reclamo e la richiesta di risarcimento, vanno inviati alla compagnia quanto prima possibile e comunque entro 7 giorni dal rientro nel luogo di partenza allegando la seguente documentazione in originale, con raccomandata a/r: ricevuta del biglietto, scontrino di accettazione del bagaglio, P.I.R., elenco del contenuto del bagaglio smarrito o danneggiato oppure della merce acquistata in sostituzione degli effetti personali tardivamente consegnati (in questo caso con ricevute di acquisto), coordinate bancarie per l’accredito delle somme riconosciute.
Nel caso in cui la compagnia decida di negare il risarcimento, ci si può rivolgere a un giudice di pace con l’opportuna assistenza di un legale.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto dei Consumatori