SI PUÒ INTERROMPERE IL VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DURANTE IL PERIODO DI VACANZA?
Pertanto, non è possibile sospendere il pagamento dell’assegno di mantenimento nel mese di agosto o durante le vacanze solo perché il tempo di permanenza di un figlio presso l’altro genitore è maggiore rispetto a quanto stabilito dal giudice.
La giurisprudenza sul punto ha precisato che in caso di separazione o di divorzio, il giudice, regolando la contribuzione del genitore non convivente con la prole, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in denaro: ogni anno, in via anticipata, il genitore non collocatario della prole è tenuto a versare all’altro genitore l’importo stabilito. Trattandosi, assai spesso di un onere rilevante, il giudice, al solo fine di agevolare il debitore, può stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, con una previsione che di regola è frequente nelle obbligazioni pecuniarie, specie qualora sia il debitore a richiederlo. Ne deriva la prassi di fissare l’assegno di mantenimento della prole secondo rate mensili, di regola in dodici rate mensili. Ne consegue che nessuna sospensione o riduzione è ammissibile per i mesi estivi, e di frequente nel mese di agosto, mese in cui assai spesso il genitore non collocatario ospita la prole: l’importo della rata mensile di agosto altro non è che la “rata” della somma globale (annuale) che va erogata per quella periodicità.
Questa è la regola, così come interpretata dalla giurisprudenza.
Naturalmente nulla impedisce agli ex coniugi di concordare una diversa soluzione rispetto a quanto indicato dall’autorità giudiziaria.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia