Dal 1 aprile tornano le gite, il personale scolastico non vaccinato rientra a scuola (ma non a contatto con gli studenti) e cambia la gestione delle quarantene: anche con più di 4 contagiati la Dad non scatta più, se non per i malati.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge in vista della cessazione dello stato di emergenza; il testo contiene alcune novità.
E’ stata anche prevista la proroga dell’organico per l’emergenza e ulteriori risorse, pari a 30 milioni di euro, per le scuole.
* Mascherine – Con la fine dello stato di emergenza, resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e su quelli scolastici, di tipo FFP2 fino al 30 aprile; non va indossata durante le attività sportive.
* Viaggi di istruzione – Sarà possibile tornare a svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).
* Gestione dei casi di positività – Il sistema delle quarantene viene cancellato: nelle scuole dell’infanzia, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. Nelle scuole elementare, media e superiore e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il positivo. In caso di comparsa di sintomi, bisogna fare un test antigenico o un test molecolare. Gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per Covid possono seguire le lezioni in didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
* Obbligo vaccinale – Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione – si legge nel decreto – costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Nel caso dii inosservanza dell’obbligo vaccinale, mentre fino ad ora il personale docente ed educativo è stato sospeso dal servizio e dallo stipendio, dal 1 aprile sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà in classe ma ritornerà a scuola. * Risorse per l’emergenza – Con il decreto legge pubblicato lo scorso 21 marzo, sono stati previsti 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene. L’organico per l’emergenza viene prorogato, in base al decreto legge pubblicato il 21 marzo, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato non oltre il 30 giugno.
Fonte: Ansa.it