Regione Siciliana
I L P R E S I D E N T E
Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020
Visto l’art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998; Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020;
Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 e, in particolare, l’articolo 2 1, comma 1, secondo cui “per contenere e contratare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, … possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2”, nonchè il successivo articolo 3, comma 1, che conferisce alle Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso” di introdurre misure ulteriormente restrittive;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del 29.03.2020, n°13 dell’1.4.2020, n°14 del 3.4.2020, n°15 dell’8.4.2020, n°16 dell’11 aprile 2020 e n°17 del 18 aprile 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, nonchè le note interpretative delle Ordinanze;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l’efficacia delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 22 aprile 2020;
Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e, in particolare, l’articolo 10 secondo cui “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”; Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ha ampliato talune misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, comprese le misure afferenti gli spostamenti infraregionali;
gli spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
l’accesso a luoghi pubblici con il potere del sindaco di disporne la chiusura nella ipotesi in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 1, let. d);
l’esercizio di attività sportiva purchè nel rispetto delle prescrizioni previste dall’articolo 1, let. e); l’espletamento delle cerimonie funebri con la partecipazione massima di quindici persone e da svolgersi preferibilmente all’aperto;
l’ampliamento delle attività produttive industriali e commerciali;
3 Ritenuto che il citato decreto-legge 19/2020 non abbia né abrogato nè, tanto meno, inibito l’operatività del potere di ordinanza contingibile e urgente ai fini della adozione di misure adeguate e proporzionali alla situazione epidemiologica ed economica del territorio della Regione, tenuto conto del superiore interesse alla salute pubblica e all’esercizio delle libertà costituzionali;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il parere 735/2020 reso dal Consiglio di Stato;
Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti “gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica” sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della “ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica”, nonché della “insularità del territorio regionale” e, quindi, della “praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia”;
Considerato che permane la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole, di ogni ordine e grado;
Considerato che le misure limitative degli spostamenti adottate per contenere la diffusione del contagio, a livello nazionale e regionale, hanno inciso significativamente sulle attività sociali e motorie dei minori;
Considerato che in attuazione della disposizione adottata dal Governo nazionale con cui sono consentiti gli spostamenti verso il proprio domicilio, abitazione o residenza, deve potersi considerare parimenti autorizzato lo spostamento individuale o del nucleo familiare verso la propria abitazione anche secondaria, purché ciò avvenga durante i giorni feriali e solo per trasferimento “stagionale”;
Considerato che è necessario garantire la salubrità degli ambienti in cui sono ospitati gli animali di affezione e, in particolare, è necessario consentire le attività di tolettatura e dei connessi servizi per evitare l’insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario 4 (dermatiti, presenza di parassiti, ecc.) e tenuto conto della circostanza secondo la quale non è stato accertato il trasferimento del contagio da Covid-19 tra animale e uomo;
Ritenuti gli allegati 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale;
Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in Sicilia registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò richiedendo il mantenimento di alcune misure di carattere sanitario volte ad impedire che il rientro incontrollato verso la Sicilia possa aumentare il diffondersi dell’epidemia;
Sentiti i Sindaci dei Comuni di Agira, Salemi, Troina e Villafrati, i cui territori sono stati interessati da specifiche misure emergenziali in ragione della maggiore diffusione del contagio;
Considerato che le attività produttive, commerciali e industriali, la cui apertura è stata disposta già dal DPCM del 10 aprile 2020 ed i cui settori sono stati ampliati con il successivo DPCM del 26 aprile, consentono principalmente lo svolgimento del lavoro in spazi all’aperto ovvero in presenza di poche unità lavorative, senza assembramenti;
ORDINA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali)
L’Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente. Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del 5 Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n. 183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.
TITOLO II MISURE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL DPCM 26 APRILE 2020
Art. 2 (disposizioni in materia di trasporto pubblico)
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato. Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all’articolo 4 e relativi allegati dell’Ordinanza n°5 del 13 marzo 2020.
Art. 3 (norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)
È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi. Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato. È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.
Art. 4 (disposizioni in favore delle persone con disabilità)
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere una 6 uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell’articolo 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati. In recepimento integrale delle disposizioni di cui all’art. 8 del DPMC citato, l’Assessorato regionale della Salute assume i provvedimenti necessari in ordine alla riapertura dei centri semiresidenziali e delle altre strutture destinate ad erogare prestazioni socio-assistenziali alle persone disabili, avuto riguardo alla adozione di protocolli sanitari per limitare la eventuale diffusione dell’epidemia.
Art. 5 (disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura)
Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione. È consentita, altresì, l’attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell’animale, tolettatura – ritiro dell’animale”. Devono essere garantiti dall’esercente tutti i dispositive di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.
Art. 6 (spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)
Sono consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.
Art. 7 (visite ai cimiteri)
I sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.
Art. 8 (attività sportiva)
È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. 7 pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
TITOLO III MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 9 (disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali)
Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto. Sono, quindi, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività di: a) ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; b) manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali; c) consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili; e) manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché 8 la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori; f) commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
Art. 10 (norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e all’asporto)
È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici di cui al superiore articolo 9, comma 2, let. f). È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.
TITOLO IV MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA
Art. 11 (disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)
Ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l’obbligo di: a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione. 9 I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall’ISS.
Art. 12 (disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)
I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di: a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 9, comma 1, lett. b) della presente ordinanza; c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio. L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 5 del 2009. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).
Art. 13 10 (regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex legge dall’isolamento domiciliare)
Sono esonerati dall’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 9 gli appartenenti alle seguenti categorie: a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146; b) appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, I vigili del fuoco, il personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo; c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria; d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto. Il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 é sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell’Assessore per la Salute n. 351 del 24 aprile 2020. Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti di cui al comma 1 sospendono l’attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.
Art. 14 (specialistica ambulatoriale e attività extramurarie)
È autorizzata per tutte le branche specialistiche – limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, ed a condizione del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale – lo svolgimento delle attività professionali extramurarie di cui ai codici ATECO 74 (attività professionali scientifiche e tecniche) e 86 (assistenza sanitaria) dell’allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020. Sono, altresì, autorizzati – limitatamente alle prestazioni urgenti e indifferibili, ed a condizione del rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e degli obblighi di distanziamento interpersonale – i trattamenti di assistenza ambulatoriale e domiciliare e riabilitativoinfermieristica. L’Assessorato regionale della Salute, con propria disposizione, tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e delle misure di attuazione individuate previo 11 parere del Comitato Tecnico Scientifico, provvede a dare attuazione ai commi che precedono.
Art. 15 (attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)
Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020. Essi sono, altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto. L’inadempimento delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale n. 5 del 2009.
Art. 16 (disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina)
Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dal Decreto n. 183 del 29 aprile 2020, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico nell’Isola. Tale disciplina, in deroga restrittiva all’art. 1, comma 1 lett. a), ultimo periodo, del DPCM del 26 aprile 2020, consente l’accesso nell’Isola esclusamente “agli appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità”. I lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it. Entro le 24 ore successive all’invio della dichiarazione, il modello viene restituito alla mail di provenienza con il “visto” di autorizzazione. Esso deve essere esibito all’atto dell’imbarco al personale addetto al controllo. Copia di ciascuna dichiarazione è inoltrata alla Prefettura di Messina ed al Comune di residenza del richiedente. Il Coordinatore dell’Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana di Messina, di concerto con l’ASP territorialmente competente, prosegue con le attività di controllo sanitario agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri, nel medesimo Comune. 12 Rimangono in vigore le convenzioni stipulate con le strutture alberghiere ai sensi dell’ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020. Ai soggetti previsti dalla predetta Ordinanza si aggiungono i soggetti che non abbiano la possibilità obiettiva di condurre l’isolamento obbligatorio nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9, co. 1 lett. b). TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 (coordinamento per le attività emergenziali)
Continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020.
Art. 18 (disposizioni sulla efficacia delle misure)
Tutte le misure emergenziali di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, comprese le attività produttive industriali e commerciali le cui modalità di svolgimento sono disciplinate nell’articolo 2 ed individuate specificatamente negli allegati 1, 2 e 3, seppure non richiamate nella presente Ordinanza, devono intendersi pienamente efficaci nel territorio della Regione Siciliana. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente. La presente ordinanza, con validità dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente MUSUMECI