Quando si deve acquistare un’immobile, spesso e volentieri, ci si rivolge a un’agenzia immobiliare.
L’agente immobiliare, infatti, prende l’incarico dal venditore, valuta l’immobile in base ai valori di mercato e poi lo promuove.
L’acquirente contatta l’agente, questi lo accompagna a vedere la casa e cerca di convincerlo all’acquisto cercando di mantenere il prezzo più vicino possibile alle richieste del venditore.
I servizi offerti dall’agente vengono retribuiti attraverso quella che viene definita provvigione.
Una delle domande più frequenti da parte di chi si sta avvicinando ad una transazione immobiliare “favorita” da un agente, è chi sia tenuto a pagare la provvigione del mediatore, e quando scatti questo obbligo.
L’art. 1755 del cod. civ. afferma che il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti protagoniste dell’affare, nel momento in cui si crea un vincolo tra di esse, che le condurrà a concludere l’operazione.
Ne deriva che solitamente ad essere tenuti al pagamento della provvigione sono sia l’acquirente che il venditore.
Ma i patti possono anche stabilire diversamente.
Se il venditore di un immobile ha incaricato un’agenzia immobiliare e negli accordi è previsto che il pagamento della provvigione spetta all’acquirente, sarà quest’ultimo a versare il compenso al mediatore, anche se egli non ha firmato alcun contratto di incarico con l’agenzia.
Per questo motivo è sempre utile prima di acquistare una casa informarsi preventivamente su chi grava l’onere di pagare la provvigione dell’agenzia (leggendo bene cosa è scritto nella scrittura che verrà fatta firmare) visto che si tratta di un costo di sicuro non irrisorio.
Solitamente il compenso del mediatore oscilla tra il 2% e il 3%.
È possibile però che la percentuale aumenti in base alla zona in cui si trova l’immobile.
Ma quando sorge l’obbligo di pagare la provvigione?
Il diritto da parte dell’agente immobiliare di riscuotere la provvigione matura al momento della firma del contratto preliminare di compravendita che obbliga le parti, compratore ed acquirente, a concludere l’affare.
Quindi, basta aver stipulato l’atto preliminare per dover versare la percentuale richiesta all’agenzia.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello