D.:《Mentre camminavo sono caduto a causa di un tombino rialzato presente sul marciapiede fratturandomi il braccio. Una volta tolto il gesso dovrò fare molte sedute di fisioterapia. Posso rivolgere la richiesta di risarcimento dei danni al comune?》
R.“Non sempre le strade ed i marciapiedi si trovano in perfette condizioni.
Può capitare di cadere e farsi male a causa di una buca non segnalata, di un marciapiede dissestato, di una griglia o di un tombino sporgente.
In tutti questi casi a chi ed in che modo si può richiedere il risarcimento per i danni subiti?
La normativa attuale prevede che in caso di danni derivanti da una caduta provocata dalle cattive condizioni di strade e marciapiedi il responsabile è l’ente proprietario (spesso il Comune) essendo quest’ultimo custode della strada e ciò anche se non ha colpa o non era a conoscenza della presenza dell’insidia che ha provocato il sinistro, salvo che provi il caso fortuito.
Il cittadino per ottenere il risarcimento deve provare: – la presenza della buca o dell’insidia (con fotografie o verbali delle autorità intervenute); – la caduta (anche mediante testimoni e certificati del pronto soccorso); – il collegamento fra la buca e l’evento lesivo (testimonianze); – i danni effettivamente subiti (con i referti medici e perizie medico-legali).
Il risarcimento riguarda non solo i danni fisici ma anche quelli patrimoniali, quali ad esempio i costi sostenuti per la riparazione degli oggetti danneggiati dalla caduta ( cellulari, vestiti, occhiali, etc..), le spese per le cure, i farmaci, le visite e gli eventuali mancati guadagni (giorni lavorativi perduti).
Per formalizzare la richiesta risarcitoria è necessaria una diffida tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al proprietario della strada o del marciapiede.
In caso di mancata risposta o risposta negativa, si potrà agire davanti all’autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello