D.:《Qualche anno fa ho ricevuto dai miei genitori una casa in comodato d’uso per potermi trasferire in vista del matrimonio io. Adesso, però, io e mia moglie ci stiamo separando. I miei genitori possono riavere la loro casa senza problemi?》
R.:”Il comodato, disciplinato agli artt. 1803 e s.s. del codice civile, è un contratto, essenzialmente gratuito, con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile affinchè quest’ultimo possa servirsene con l’obbligo poi di restituirlo.
Rispondiamo alla domanda iniziale: si può riavere la casa concessa in comodato ad un figlio che poi si è separato?
Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.
Ciò vuol dire che quando il comodante abbia dato in comodato la casa al comodatario affinché la utilizzi come casa familiare, la stessa potrà essere a tal fine goduta dal comodatario, ovvero dal suo coniuge cui la casa venga assegnata in caso di separazione o divorzio, sin quando le esigenze familiari non vengano meno e quindi fin quando i figli non siano divenuti autosufficienti.
Questo però non vuol dire che il proprietario non possa riacquistare in nessun caso la disponibilità dell’immobile dato in comodato, sino al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli che in quella casa vivono.
Ed, invero, il secondo comma dell’art. 1809 Cod. Civ. espressamente prevede che “Se, però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato si servirsi della cos, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”
Ovviamente, perché il proprietario possa agire per ottenere l’immediata restituzione dell’immobile è necessario che lo stesso provi che successivamente alla stipula del contratto di comodato sia sorto un bisogno urgente e non previsto, come ad esempio la sopravvenuta necessità di utilizzare per se stesso la casa data in comodato.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello
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