CAUSE TROPPO LUNGHE? HAI DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER “L’ECCESSIVA DURATA”
D.:《Sono vittima di una procedura fallimentare durata più di 15 anni dalla quale non ho percepito nulla. Posso ottenere un indennizzo per l’eccessiva durata della procedura?》
R.:”Partiamo subito col dire che esiste una legge (cd. Legge Pinto) che ha come scopo quello di risarcire le parti che sono state vittime di un processo (di natura civile, penale, amministrativo, contabile e nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione) con una durata irragionevole.
Con riferimento alle procedure fallimentari – sulle quali qui ci soffermiamo – l’art 2, comma 2 bis della Legge Pinto, stabilisce che il termine “ragionevole” di durata si considera rispettato se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.
Secondo la più recente giurisprudenza, per i creditori tale termine decorre dalla data di ammissione al passivo.
Ciò significa che se il fallimento ha una durata superiore ai sei anni, il creditore danneggiato potrà, assistito da un legale munito di procura speciale, presentare ricorso alla Corte di Appello territorialmente competente entro sei mesi dalla conclusione definitiva del procedimento (passaggio in giudicato del decreto di chiusura).
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il giudice liquida una somma, a titolo di equa riparazione, non inferiore ad € 400,00 e non superiore a € 800,00 per ogni anno, o frazione di anno, superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
In ogni caso comunque, la misura dell’indennizzo non può essere superiore al valore del credito ammesso al passivo, così come disposto dall’art. 2 bis comma 3.
Si suggerisce di monitorare le tempistiche delle procedure fallimentari al fine di attivarsi tempestivamente con la proposizione del ricorso”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello
Volete chiedere all’avvocato un parere su una particolare questione? Scriveteci alla mail della redazione: vivimazara@libero.it