Non sempre le strade ed i marciapiedi si trovano in perfette condizioni.
Può capitare di cadere e farsi male a causa di una buca non segnalata, di un marciapiede dissestato, di una griglia o di un tombino sporgente.
In tutti questi casi a chi ed in che modo si può richiedere il risarcimento per i danni subiti?
La normativa attuale prevede che in caso di danni derivanti da una caduta provocata dalle cattive condizioni di strade e marciapiedi il responsabile è l’ente proprietario (spesso il Comune) essendo quest’ultimo custode della strada e ciò anche se non ha colpa o non era a conoscenza della presenza dell’insidia che ha provocato il sinistro, salvo che provi il caso fortuito.
Il cittadino per ottenere il risarcimento deve provare: – la presenza della buca o dell’insidia (con fotografie o verbali delle autorità intervenute); – la caduta (anche mediante testimoni e certificati del pronto soccorso); – il collegamento fra la buca e l’evento lesivo (testimonianze); – i danni effettivamente subiti (con i referti medici e perizie medico-legali).
Il risarcimento riguarda non solo i danni fisici ma anche quelli patrimoniali, quali ad esempio i costi sostenuti per la riparazione degli oggetti danneggiati dalla caduta ( cellulari, vestiti, occhiali, etc..), le spese per le cure, i farmaci, le visite e gli eventuali mancati guadagni (giorni lavorativi perduti).
Per formalizzare la richiesta risarcitoria è necessaria una diffida tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al proprietario della strada o del marciapiede.
In caso di mancata risposta o risposta negativa, si potrà agire davanti all’autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello