D.:《Qualche giorno fa mi è stato notificato un atto di pignoramento immobiliare relativo alla mia abitazione. Premetto che due mesi prima avevo ricevuto la notifica di un atto di precetto con cui mi veniva chiesto di pagare 80 mila euro per un debito pregresso al cui pagamento ero stato condannato anni prima . Se adesso volessi salvare la mia abitazione cosa potrei fare?》
R.:“La prima valutazione da fare consiste nel verificare la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi al fine di contestare la regolarità formale degli atti con cui l’esecuzione è iniziata.
Nello specifico bisognerà accertare se sussistono vizi nella redazione dell’atto di precetto, nella notifica della sentenza di condanna (titolo esecutivo), nella notifica del pignoramento e se il creditore ha rispettato tutti i termini previsti dal codice di procedura civile per l’iscrizione a ruolo, per l’istanza di vendita e per il deposito della documentazione ipocatastale.
Laddove però mancassero i presupposti per questa procedura le sarà comunque possibile salvare la casa dalla vendita all’asta attraverso la conversione del pignoramento disciplinata dall’art. 495 c.p.c..
Vediamo di cosa si tratta.
La conversione del pignoramento consiste nella possibilità data al debitore esecutato di sostituire il bene pignorato (in questo caso, la sua abitazione) con una somma di denaro che comprenda sia le spese di esecuzione sia l’importo dovuto al creditore.
Quindi, per potere evitare che l’immobile di sua proprietà venga venduto all’asta lei dovrà depositare nella cancelleria del Tribunale l’istanza di conversione del pignoramento insieme alla prova dell’avvenuto pagamento di una somma pari ad un quinto dell’importo complessivamente dovuto (c.d. cauzione).
Nella stessa istanza potrà altresì richiedere di rateizzare il pagamento del debito residuo in un numero massimo di 36 rate.
Col pagamento dell’ultima rata verrà dichiarata l’estinzione del pignoramento che quindi verrà cancellato.
Dovrà, però, prestare la massima attenzione nel pagamento delle rate poiché il mancato versamento anche di una rata o anche un ritardo nel versamento superiore a 15 giorni avrà come conseguenza la decadenza dal beneficio della conversione.
In tal caso si procederebbe con la vendita dell’immobile “.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello