In Italia la legge Cirinnà” (n. 76 del 20.5.2016), ha riconosciuto la possibilità per due persone dello stesso sesso di contrarre un vincolo con carattere di stabilità, l’unione civile appunto, i cui effetti sono in larga misura analoghi a quelli nascenti dal matrimonio.
Secondo la legge possono costituire un’unione civile solo due persone del medesimo sesso, maggiori di età, non incapaci di agire e che non siano legate a terzi da vincolo matrimoniale o da altra unione civile.
Ai fini della costituzione di una valida unione civile è richiesta una dichiarazione congiunta resa dagli interessati, alla presenza di due testimoni, dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvede alla registrazione del relativo atto nei propri archivi e al rilascio della certificazione che attesta il conseguimento dello status di unito civilmente.
Con la costituzione gli uniti civilmente acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri tra cui l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione nel luogo prescelto quale residenza comune, nonchè quello di contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità lavorative.
Tra i diritti che si acquisiscono con l’unione civile ricordiamo: i diritti patrimoniali, diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento e agli alimenti in caso di scioglimento dell’unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro.
Le parti dell’unione civile hanno, inoltre, diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell’altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché in caso di decesso sulla donazione di organi oltre ai diritti di successione.
Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari e a tutte le disposizioni fiscali e alla disciplina sui carichi di famiglia.
Non è però previsto l’obbligo di reciproca fedeltà né la possibilità di adottare un bambino.
Lo scioglimento delle unioni civili è, inoltre, molto rapido essendo sufficiente che le parti comunichino all’ufficiale di stato civile, anche in modo disgiunto, l’intenzione di separarsi.
Lo scioglimento è automatico se una delle due parti provvede alla rettificazione del sesso”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello