R.: << E’ certamente possibile richiedere un risarcimento danni se subiamo un’aggressione da parte di un cane (o un altro animale).
La responsabilità del proprietario dell’animale è presunta (responsabilità oggettiva), ossia è fondata non sulla colpa ma sul semplice rapporto di proprietà, da cui scaturiscono gli obblighi di custodia e sorveglianza.
Il nostro Codice Civile, precisamente all’articolo 2052, prevede che: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Dunque, i padroni del cane devono assumersi tutte le responsabilità e se, a seguito di imprudenza o negligenza, il proprio cane morde una persona o un altro cane, essi saranno ritenuti responsabili.
Il proprietario,potrà sottrarsi dal pagamento del danno cagionato se dimostra il “caso fortuito”, ossia l’insussistenza del nesso causale tra il comportamento del padrone e il fatto compiuto dal cane, o ancora che non sia possibile attribuire la colpa al padrone per il fatto illecito (es. il caso di chi si accorge che l’animale è irrequieto e nervoso, ma nonostante ciò allunga imprudentemente la mano per accarezzarlo:in tal caso non spetta alcun risarcimento del danno; ancora il caso di chi entra nell’altrui giardino senza permesso, saltando la cancellata e viene aggredito dal vostro cane: anche in questo caso non vi sarà motivo di risarcimento per il morso, atteso che il cane stava chiaramente difendendo la “sua casa”).
Ma vediamo come si ottiene il risarcimento.
Occorre, innanzitutto, preparare (meglio se con l’aiuto di un legale) una richiesta di risarcimento danni stragiudiziali rivolta al proprietario del cane (o all’ente comunale nel caso di randagio), e solo qualora non riuscissimo a raggiungere un accordo transattivo in questa fase, dovremo rivolgerci all’autorità giudiziaria per ottenere giustizia. Infatti, il giudice con l’ausilio di un medico (CTU) quantificherà il danno subito.
Si consiglia, inoltre, di sporgere formale querela/denuncia per morso di cane presso la più vicina stazione dei carabinieri entro 3 mesi dal fatto.
Per quanto attiene il profilo civilistico, il padrone dovrà risarcire i danni patrimoniali come le spese sostenute dal soggetto leso per curare le lesioni causate dal morso o le spese per oggetti o vestiti danneggiati e i danni non patrimoniali come, ad esempio, la sofferenza fisica subita o anche quella psicologica causata dall’evento traumatico.
L’azione risarcitoria in sede civile è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni dalla data dell’evento dannoso.
Per quanto riguarda il profilo penalistico, il padrone risponderà del reato di lesioni personali per le ferite procurate dal proprio animale ai sensi dell’art. 582 c.p. oltre che di omessa custodia e mal governo di animali, secondo l’art. 672 del codice penale.
Per quanto riguarda il cane aggressore, vi è la possibilità che i servizi veterinari dell’ASL procedano ad effettuare una visita del cane, controllando i documenti e le vaccinazioni, con un eventuale test per la rabbia.
Dopo tale segnalazione l’animale sarà inserito nel registro “cani mordaci”. Inoltre le Autorità emetteranno la prescrizione obbligatoria di far indossare al cane il guinzaglio e la museruola nei luoghi pubblici”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto Civile –
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