D.:《Mio figlio ha prenotato una vacanza organizzata tramite tour operator ma si è ammalato di covid pochi giorni prima dela partenza. Ha chiesto il rimborso ma gli è stato negato. Come posso recuperare la somma versata?》
R.:“Partiamo subito col dire che sussiste nel caso di specie il diritto ad ottenere il pagamento integrale del viaggio non usufruito.
Sul punto la nostra legislazione è molto chiara.
La sopraggiunta impossibilità di usufruire della prestazione concordata e pagata, per motivi di necessità o forza maggiore, prevede il rimborso obbligatorio da parte del fornitore.
Questo vale anche per i casi di positività al Covid che impediscono di usufruire di trasporti, soggiorni, pacchetti vacanza e altri servizi già acquistati.
Nel caso del COVID-19 poi l’obbligo di isolamento domiciliare impedisce di fatto alla persona ammalata ogni spostamento a pena di sanzioni anche penali.
Quindi, qualora si scopra di essere positivi al Covid a ridosso della partenza per le vacanze occorre contattare subito le strutture ricettive, agenzie di prenotazioni, tour operator o agenzia di viaggi presso cui abbiamo acquistato i servizi, aprendo una segnalazione sulla malattia allegando l’esito del tampone e certificato medico e avviare la richiesta di rimborso.
Per le compagnie aeree in caso di positività al covid, il passeggero ha diritto al rimborso del costo del biglietto aereo.
Se invece è la compagnia aerea a dover cancellare all’improvviso il volo a causa della positività del proprio equipaggio, il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria che va da 250 a 600 euro.
Molti operatori, tuttavia, rifiutano di concedere i rimborsi in caso di mancato utilizzo dei servizi causa Covid, proponendo ai consumatori voucher o buoni da utilizzare per successive vacanze oppure applicando penali sui rimborsi che in realtà non sono giustificate né giustificabili.
La mancata restituzione integrale di quanto pagato legittima quindi il consumatore- e nel caso di specie il figlio della nostra lettrice – ad adire la competente Autorità Giudiziaria e ad ottenere altresì il risarcimento del danno subito.
Occorrerà l’intermediazione di un avvocato che farà precedere l’avvio della causa civile da una forme diffida legale.”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello- Diritto del Consumatore