Talvolta gli errori colpevoli e la negligenza del veterinario hanno conseguenze gravissime e perfino letali sui pazienti animali.
La legge garantisce la tutela per l’ingiusto danno cagionato dal professionista che non abbia adempiuto ai propri doveri con le dovute competenze e diligenza professionali.
Difatti, il veterinario, così come avviene tra medico e paziente umano, è legato al cliente da un rapporto contrattuale col quale si obbliga ad adempiere la prestazione sanitaria profondendo impegno e competenza, impegnandosi a svolgere il proprio incarico con la diligenza propria del professionista.
Inoltre, qualora il veterinario sia inquadrato in una struttura più ampia (come una clinica veterinaria), quest’ultima sarà a sua volta corresponsabile per la qualità delle cure e per il livello di benessere garantiti al paziente.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneggiato (cioè, il padrone dell’animale) dovrà dimostrare solamente l’esistenza del rapporto giuridico e del danno: in pratica, in un eventuale contenzioso occorrerà solamente provare che l’animale era stato affidato alle cure del veterinario e che, successivamente, è morto o ha subito una menomazione fisica a causa del trattamento medico ricevuto. Toccherà al veterinario, invece, dimostrare che non ha avuto alcuna colpa.
Nel caso in cui si accerti una responsabilità del veterinario, la giurisprudenza è unanime nel riconoscere al padrone dell’animale il pieno ristoro:
– del valore economico dell’animale;
– del costo delle cure ulteriori che il fatto dannoso ha reso ragionevolmente necessarie;
– dei pregiudizi psicofisici che sono stati provocati al cliente dall’eventuale perdita/menomazione del proprio animale d’affezione.
Recentemente, inoltre, alcuni magistrati hanno riconosciuto ai padroni degli animali vittima di “incidenti sanitari” il risarcimento di ulteriori voci di danno di natura non patrimoniale:
1. il danno morale, ovvero il pregiudizio interiore dovuto al dolore patito a causa della scomparsa/menomazione del proprio compagno di vita;
2. il danno esistenziale, ovvero l’alterazione del proprio stile di vita dovuta alla perdita dell’animale, della sua compagnia nonché della sua capacità di ricevere e donare affetto”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello