“Talvolta puo’ succedere che la tanto desiderata vacanza, immaginata come occasione di relax e divertimento, si trasformi invece in un vero e proprio incubo.
Questo perché ad esempio arrivati sul luogo di vacanza l’hotel non è come promesso dal tour operator o a causa di ritardi o annullamenti dei voli aerei, il turista perda una parte della vacanza pattuita.
In casi del genere, se le condizioni concordate al momento dell’acquisto di un viaggio non vengono rispettate, il turista puoi fare reclamo al fine di ottenere il rimborso dei costi sostenuti per la vacanza e/o il trasporto, oltre al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Il danno da vacanza rovinata consiste nel disagio psicologico, nello stress e nel turbamento che il turista subisce per il fatto di non aver potuto godere della vacanza intesa come occasione di piacere, svago e riposo.
Il Codice dei consumatori prevede infatti che l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità in caso di mancato o anche inesatto adempimento delle obbligazioni assunte; essi sono altresì responsabili del danno sofferto dal turista a causa dei prestatori di servizi di cui si avvalgono, come i vettori o terzi tour operator.
Per ottenere il risarcimento del danno subito il turista deve inviare un reclamo al tour operator mediante raccomandata a.r. o pec contenente la descrizione dei fatti lamentati e delle difformità rispetto ai servizi acquistati, che deve essere inviato entro 10 giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza (articolo 49 del Codice del Turismo).
Si consiglia di procurarsi delle fotografie delle carenze e dei disagi lamentati (es. camera d’albergo non pulita, piscina sporca, struttura danneggiata, et..) e di prendere nota dei nominativi degli eventuali testimoni.
Se il turista non vede accolte le proprie richieste, può avviare un’azione giudiziaria al fine di far valere i propri diritti”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto dei Consumatori