Una simile situazione, non coincide con il compimento dei diciotto anni, ma si verifica quando il giovane raggiunge un’autonomia, un reddito conforme al suo percorso di studi e che gli garantisca una determinata stabilità.
L’obbligo per i genitori di versare il mantenimento viene meno in determinate ipotesi:
1. Raggiunta una età adulta, non indicata però dalla legge ma che per la Cassazione si aggira intorno ai trentacinque anni.
2. Quando i figli iniziano un’attività lavorativa che gli consenta di raggiungere l’indipendenza economica.
3. Quando il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte dei figli.
Il giudice deve valutare caso per caso, potendo eliminare il mantenimento quando il giovane non ha voluto studiare e non si è impegnato al fine di trovare un posto di lavoro, oppure quando, nonostante abbia conseguito una laurea e un titolo, non abbia partecipato a concorsi, bandi pubblici, non abbia inviato il curriculum vitae alle aziende, non abbia richiesto colloqui di lavoro e non si sia iscritto alle liste di collocamento.
Più il giovane cresce, più il giudice può presumere che se lo stesso non è economicamente indipendente, cio’ è imputabile ad inerzia e pigrizia.
Nel caso di specie, quindi, per liberarsi dall’obbligo di mantenimento verso suo figlio, dovrà fornire in giudizio la prova che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa da parte di suo figlio derivi da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro “.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia