D.:《Mi sono stati recapitati a casa due verbali identici per avere lasciato la mia auto in divieto di sosta. Sono obbligata a pagarli entrambi?》
R.:”L’articolo 189 del CdS, dispone che salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, “chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”.
Ciò significa che se per esempio un automobilista passa con il semaforo rosso superando anche il limite di velocità, sarà sanzionato con la multa prevista per la violazione più grave, moltiplicata per tre.
Il comma 2 dell’art. 189 CdS ricorda però che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, “il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.
Così, ad esempio, chi transita più volte, anche nella stessa occasione, dai varchi delle zone a traffico limitato riceverà tante multe per quante sono state le infrazioni e dovrà pagare ciascuna di queste in misura piena, senza cioè potersi avvalere dello sconto.
Quindi chi lascia l’auto in sosta vietata per 24 ore nel medesimo posto ed è multato 2 volte per lo stesso motivo, deve pagare soltanto la prima infrazione.
Anche l’art. 7 comma 15 CdS conferma quanto sopra ricordando che “nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di 24 ore, per il quale si protrae la violazione”.
Infatti, contrariamente a quanto si possa pensare una volta fatta una multa per divieto di sosta nulla vieta che un successivo vigile ne faccia una seconda. Tuttavia tra l’ultima multa e quella precedente deve decorrere un periodo minimo di tempo.
Questo tempo è di 24 ore.
Pertanto la multa per divieto di sosta può essere ripetuta dopo 24 ore dalla precedente violazione.
Non si considera il giorno solare, quindi se una persona lascia la propria auto in divieto di sosta alle 20 di sera non subirà una seconda multa alle 6 del mattino ma solo dopo le ore 20 del giorno seguente.
Nel caso della lettrice quindi se l’autovettura è rimasta sempre parcheggiata nello stesso posto senza essere mai spostata, la seconda multa potra’ essere annullata mediante apposito ricorso”.