D.:《Convivo da piu di 5 anni col mio compagno nella mia casa.
Abbiamo deciso di lasciarci ma lui nom vuole andare via di casa.
Ho pensato di cambiare la serratura mo non so se è legale. Come posso buttarlo fuori casa?》
R.:” Per “buttare fuori casa” il suo ex compagno, laddove lui non voglia andarsene spontanemanete, dovrà innanzitutto armarsi di tanta pazienza.
La legge impone infatti di seguire alcuni passaggi fondamentali.
Partiamo subito col dire che il suo ex compagno ha diritto ad un termine di preavviso necessario per consentirgli di trovare un’altra sistemazione.
Infatti, in questo caso, ci troviamo di fronte ad un contratto di comodato a tempo indeterminato, per cui pur avendo Lei quale proprietaria la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal rapporto negoziale, sarà tenuta a concedere al suo compagno un termine di preavviso proprio in ragione della destinazione del bene ad abitazione familiare.
Ovviamente non le è consentito cambiare la serratura per accorciare i tempi potendo in questo caso essere denunciata per il reato di violenza privata ex art. 610 c.p.
Ciò in quanto il suo ex compagno avendo instaurato una convivenza duratura e trasferito nell’immobile la propria residenza anagrafica non potrà considerarsi un semplice ospite.
Pertanto per “liberarsi” della sgradita presenza lei dovrà innanzitutto inviare al suo ex una richiesta scritta mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno di lasciare l’immobile concedendo un congruo preavviso.
Per maggiore sicurezza si consiglia di inviare la medesima richiesta anche tramite messaggio sul cellulare o via posta elettronica, al fine di precostituirsi una prova.
Qualora nonostante la richiesta scritta il suo compagno permanga all’interno della casa sarà necessario passare alle vie legali.
Prima di avviare una causa civile vera e propria la legge impone la procedura di mediazione obbligatoria.
Si tratta di una procedura volta a ricercare un accordo fra le parti, dalla durata massima di tre mesi che si svolge informalmente presso appositi organismi di mediazione con l’assistenza del proprio avvocato e sotto la direzione di un mediatore, il quale, sentite le parti in uno o più incontri, favorisce un accordo.
Qualora anche la mediazione non dovesse sortire esito positivo, sara’ necessario esperire un’azione di rilascio (detta anche “di restituzione”) del bene immobile di proprietà dell’istante, tesa ad ottenere la riconsegna della casa da parte del convivente privo di idoneo titolo legittimante.
Ottenuta sentenza di condanna al rilascio, qualora il convivente non dovesse rispettarla, sara’ necessario passare alla fase di esecuzione forzata con l’intervento dell’ufficiale giudiziario legittimato a estromettere il convivente indesiderato con la forza se necessario”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello