Dal 6 agosto, il Green pass è diventato obbligatorio per poter accedere a determinate manifestazioni o in alcuni ambienti, come piscine, palestre e ristoranti.
Il possesso del Green Pass è diventato quindi fondamentale per partecipare alla vita sociale nei luoghi condivisi con altre persone.
Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, la certificazione è valida 270 giorni (9 mesi) dalla data dell’ultima somministrazione
È per questo che in molti, pensando di potere aggirare la legge, hanno iniziato ad acquistare e vendere certificati falsi.
Ma vediamo cosa rischia chi non è provvisto di greenpass o chi lo falsifica.
Intanto, in caso di violazione dell’obbligo di esibire la certificazione verde si può incorrere in severe sanzioni amministrative.
Chi, infatti, non è provvisto di un valido Green pass e accede comunque a determinati locali o attività, rischia sanzioni che vanno dai 400 ai 1000 euro.
Il gestore che fa entrare un cliente senza la ‘carta verde’ oltre alla multa, rischia anche la chiusura da 1 a 10 giorni.
Dal momento che il green pass non è provvisto di foto, ma solo del codice Qr, nome, cognome, data di nascita e dell’ultima somministrazione di vaccino (o tampone o guarigione dal Covid), non è possibile stabilire se chi lo mostra sia il diretto proprietario.
Chi usa il green pass di un altro potrebbe essere denunciato per sostituzione di persona (articolo 494 del Codice penale), reato punito con la reclusione fino a un anno.
Chi invece falsifica la certificazione verde mettendoci sopra il proprio nome rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.). La pena è la stessa prevista per la falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.), cioè la reclusione da sei mesi a tre anni, ma ridotta fino a un terzo.
Un’altra fattispecie ancora riguarda le persone che usano green pass falsi senza aver preso parte alla contraffazione (cioè, li comprano).
In questi casi, il reato è quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.), che prevede la stessa pena del punto precedente, ma ulteriormente ridotta di un terzo.
Le sanzioni sopra specificate vengono comminate solo al responsabile del reato e non al gestore del locale sempre che non siano rilevate precise responsabilità anche a suo carico.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello