INFEZIONE CONTRATTA IN OSPEDALE E RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
D.:《 Dopo il ricovero ospedaliero per alcuni controlli di routine, mia zia è deceduta a seguito di un’infezione contratta in ospedale. È possibile agire contro l’ospedale?》
R.: “Affinché l’insorgenza dell’infezione sia imputabile alla struttura ospedaliera, e che, quindi, sussista una responsabilità della struttura ospedaliera presso la quale il paziente sia stato ricoverato, occorre provare che la stessa non era già presente all’atto del ricovero.
Parte della giurisprudenza ritiene che un’infezione possa ritenersi contratta in ambito ospedaliero quando la stessa si manifesti almeno tre giorni dopo il ricovero.
Dal punto di vista processuale il paziente, o i parenti dello stesso in caso di decesso, dovranno dimostrare che all’atto del ricovero le condizioni di salute del paziente erano tali da escludere la presenza dell’infezione e che tale infezione fosse astrattamente configurabile come causa dei problemi di salute poi manifestatisi.
Incomberà invece sulla struttura sanitaria l’onere di provare di aver rispettato le più idonee ed efficaci misure atte a garantire la sterilità degli ambienti, del personale, e delle attrezzature che devono essere sottoposte a continuo e costante monitoraggio.
Pertanto nel caso in esame e’ opportuno esaminare la cartella clinica relativa al ricovero di sua zia nonché i referti di eventuali esami clinici effettuati antecedentemente onde accertare le sue condizioni di salute all’atto del ricovero e, conseguentemente, la correlazione tra il ricovero e l’infezione mortale.
Se sua zia all’atto del ricovero non manifestava alcun sintomo tipico dell’infezione rivelatasi poi mortale e tali sintomi si siano manifestati a distanza di almeno tre giorni dal ricovero con conseguente e progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute fino al decesso della stessa, è ragionevole ritenere che sussista la responsabilità dell’Ente Ospedaliero nella genesi dell’infezione correlata al ricovero con conseguente responsabilità dell’ospedale e diritto dei più stretti congiunti al risarcimento del danno da perdita parentale.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello
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