INTERRUZIONE DEL VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DURANTE IL PERIODO DI VACANZA: È POSSIBILE?
D.:《Sono separato e verso mensilmente € 250,00 per il mantenimento di mia figlia di 8 anni. Mi chiedo, visto che durante il mese di agosto mia figlia starà con me per tutto il mese (e non per 15 giorni come stabilito dal Tribunale), posso sospendere il versamento dell’assegno di mantenimento?》
R.:”Rispondo col dirle subito che l’assegno di mantenimento per i figli non si limita a coprire le spese alimentari di quel mese, ma comprende tutti i costi dipendenti dalle ordinarie esigenze di vita dei minori, (come ad esempio il vitto, la mensa della scuola, le spese dell’abitazione in cui vivono, eventuale mutuo o canone di locazione, utenze domestiche, consumi, l’abbigliamento ordinario con i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco ecc..).
Pertanto, non è possibile sospendere il pagamento dell’assegno di mantenimento nel mese di agosto o durante le vacanze solo perché il tempo di permanenza di un figlio presso l’altro genitore è maggiore rispetto a quanto stabilito dal giudice.
La giurisprudenza sul punto ha precisato che in caso di separazione o di divorzio, il giudice, regolando la contribuzione del genitore non convivente con la prole, stabilisce una somma astratta in una unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in denaro: ogni anno, in via anticipata, il genitore non collocatario della prole è tenuto a versare all’altro genitore l’importo stabilito. Trattandosi, assai spesso di un onere rilevante, il giudice, al solo fine di agevolare il debitore, può stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, con una previsione che di regola è frequente nelle obbligazioni pecuniarie, specie qualora sia il debitore a richiederlo.
Questa è la regola, così come interpretata dalla giurisprudenza.
Naturalmente nulla impedisce agli ex coniugi di concordare una diversa soluzione rispetto a quanto indicato dall’autorità giudiziaria.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello – Diritto di Famiglia