La Legge di Bilancio 2023 ha previsto una “tregua fiscale ” per i contribuenti introducendo una nuova rottamazione delle carte esattoriali.
Per aderire alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater)bisogna inviare on line la richiesta entro il 30 aprile 2023 utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia Entrate-Riscossione.
Rientrano nella definizione agevolata i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di rottamazioni precedenti, riguardanti ad esempio: imposte, tasse, contributi previdenziali, premi inail e sanzioni al C.d.S. che potranno essere pagati senza dover corrispondere anche sanzioni, interessi e aggio.
Dovranno comunque essere versate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Non bisogna prendere in considerazione, ai fini di valutare se un carico sia definibile o meno, la data di notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito (Inps), ma la data di trasmissione del carico da parte dei diversi Enti impositori, all’Agente della Riscossione.
I debiti residui possono essere pagati in un’unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate in 5 anni.
La manovra prevede, altresì, lo stralcio totale delle cartelle fino a 1000 euro, cioè la cancellazione totale del debito, senza pagare nulla.
Le cartelle che accedono al condono devono esser state consegnate all’Agenzia delle entrate Riscossione (o altro agente della riscossione) dal 1° gennaio 2000 ed entro il 31 dicembre 2015.
Le cartelle saranno annullate alla data del 31 gennaio 2023.
Il limite dei mille euro si calcola sommando il capitale dovuto, le sanzioni e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per ogni singolo debito tributario.
Rientrano nello stralcio anche eventuali debiti residui delle rottamazioni precedenti che rispettino i requisiti appena visti.
Bisogna ricordare però che le cartelle derivanti da debiti con enti diversi da quelli statali, come ad esempio le multe per la violazione del codice della strada e le altre sanzioni amministrative, vengono annullate solo per la parte dovuta per interessi di ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, pertanto la cartella non viene eliminata dal tutto, rimane dovuta la somma iniziale più le spese di rimborso per le procedure esecutive e di notificazione della cartella.