LE SOMME CORRISPOSTE AL CONIUGE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO ENTRANO NELLA COMUNIONE DEI BENI?
D.:《Sono sposato ed in comunione dei beni con mia moglie. Siccome ho percepito un importante risarcimento a seguito di un incidente stradale vorrei comprare una casa. Mi chiedo se la casa sarà al 50% anche di mia moglie oppure no. Grazie》
R.: “Precisiamo subito che ai sensi dell’art. 179, lett. e), cod. civ. le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno non entrano a far parte della comunione dei beni tra i coniugi.
Pertanto l’importo da lei percepito a seguito dell’incidente stradale è di sua esclusiva pertinenza.
Tuttavia in caso di acquisto di un bene immobile con le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno, affinché il bene non entri nella comunione, sarà necessario al momento dell’acquisto un’espressa dichiarazione di esclusione del bene stesso dalla comunione(art. 179, lett. f), c.c.).
La dichiarazione deve essere resa alla presenza del coniuge escluso dalla proprietà in comunione che vi deve acconsentire.
Quindi, nel caso di specie, per escludere sua moglie dal 50% della proprietà sarà necessario che Lei dichiari nell’atto di acquisto della casa che l’immobile è stato acquistato con le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno e che sua moglie, presente, acconsenta a tale dichiarazione.
Solo in tal modo l’immobile è escluso dalla comunione dei beni.
Diversamente, se tale dichiarazione non risulterà dall’atto di acquisto, l’immobile entrerà nella comunione di beni”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello