Il riformato articolo 473bis.37 del Codice Civile prevede che “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.“
Prosegue il codice, specificando che “Il terzo è tenuto al pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.”
Per procedere è sufficiente inviare una PEC o una raccomandata con ricevuta di ritorno al coniuge inadempiente che ritarda il pagamento.
Se entro 30 giorni non si adegua è possibile chiedere al datore di lavoro di effettuare i pagamenti dovuti, già disposti dal Giudice, con le forme e le procedure di legge, ovvero con una notificazione formale.
Una volta ricevuta la notifica, dal mese successivo, il datore di lavoro deve versare la somma pattuita al coniuge che si occupa del mantenimento della prole.
Se il datore si rifiuta o decurta una parte dell’assegno diventerà lui stesso il debitore.”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello