“L’attuale normativa prevede che la disdetta del contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo da parte del locatore, alla prima scadenza del termine di sei anni, può essere validamente effettuato solo al ricorrere di alcune circostanze.
In particolare, l’art. 29 della L. 392/1978, dispone che il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza è consentito al locatore ove egli intenda:
– adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
– adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell’articolo 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
– demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti;
– ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile.
La norma specifica, poi, che il Locatore per evitare il rinnovo automatico del contratto alla prima scadenza, deve informare il conduttore 12 mesi prima della volontà di ottenere la restituzione dell’immobile.
Il Locatore, tuttavia, deve anche specificare, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla legge e sopra elencati, sul quale la disdetta è fondata.
Se il locatore non adempie a queste prescrizioni il contratto s’intende rinnovato per altri sei anni.
Oltretutto, in alcuni casi, il locatore che intenda interrompere o non rinnovare il contratto è altresì obbligato a versare al locatario un’indennità di avviamento (una somma di denaro pari a 18 mensilità o a 21 nel caso in cui l’attività esercitata abbia carattere turistico – alberghiero).
Tale importo si raddoppia nel caso in cui il locatore, entro un anno dalla disdetta, inizi un’attività simile o identica a quella prima esercitata dal locatario.
Tale obbligo di indennizzo è escluso dalla legge, in particolare, nel caso in cui l’immobile locato sia adibito ad “attività che non comportano il contatto con il pubblico, immobili destinati all’esercizio di attività professionali, attività a carattere transitorio, edifici interni e complementari alle stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali e autostradali, alberghi e villaggi turistici”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello