D. 《Ho ricevuto una bolletta della luce di conguaglio del 2019. Sono tenuto a pagarla o posso considerarla prescritta?》
R.:” L’art. 2934 codice civile prevede che quando il titolare non esercita per il tempo determinato dalla legge un diritto, questo si estingue per prescrizione.
Ciò significa che se il fornitore non richiede il pagamento di una bolletta per sua negligenza entro un certo periodo di tempo, non facendo recapitare all’utente alcun avviso, il diritto di chiedere il versamento di quell’importo viene perso.
Ma qual è il termine massimo entro cui il fornitore può chiedere il pagamento?
La Legge di Bilancio del 2018 ha ridotto da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica e gas.
La prescrizione biennale ha effetto nei confronti di consumatori e di clienti di piccole dimensioni (professionisti e microimprese, ossia aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo al di sotto dei 2 milioni di Euro) e si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori.
Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la prescrizione quinquennale.
Una volta accertata la prescrizione però questa non opera in maniera automatica ma è indispensabile contestare attivamente il decorso dei termini il prima possibile personalmente oppure tramite un avvocato.
Per contestare una bolletta della luce o del gas consigliamo sempre di inviare la comunicazione in forma scritta, tramite raccomandata A/R, via fax oppure con la posta elettronica certificata (PEC).
In conclusione, in base all’attuale normativa, se la bolletta di conguaglio è arrivata in ritardo per colpa del fornitore o del distributore, il cliente è tenuto a pagare solo gli utlimi 2 anni fatturati.”
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello