Alla morte del beneficiario di un prestito possono verificarsi diverse conseguenze, anche in relazione alla tipologia di finanziamento. Vediamo cosa succede con i prestiti tradizionali e con la cessione del quinto che rappresenta una tipologia di finanziamento molto specifica.
La prima cosa da verificare è l’eventuale presenza di un’assicurazione sul finanziamento.
In caso di decesso, infatti, è l’assicurazione che deve provvedere a pagare la banca.
Le assicurazioni intervengono pagando le rate al posto del debitore, in alcuni casi specifici previsti dal contratto, tra cui:
- Invalidità temporanea al lavoro (di solito fino ad un massimo di un anno)
- Invalidità totale permanente
- Perdita del posto di lavoro (per almeno due mesi consecutivi)
- Gravi difficoltà economiche
- Decesso
Nel caso della cessione del quinto, la polizza assicurativa è un obbligo di legge: l’erogazione di questo finanziamento è infatti subordinata alla sottoscrizione di un contratto assicurativo rischio vita, che tutela sia il beneficiario e i suoi familiari, sia l’ente erogatore.
Se però non sono state stipulate assicurazioni sui finanziamenti, gli eredi sono tenuti a saldare i debiti (quindi anche i finanziamenti) del defunto, secondo quanto stabilito dal Codice Civile.
Ma è possibile evitare di pagare il prestito del de cuius?
Si, esiste un modo ed è rinunciare all’eredità, entro 10 anni dall’apertura delle pratiche di successione.
In alternativa, l’erede può accettare l’eredità con beneficio di inventario: in questo caso avviene una separazione tra il patrimonio ereditato e quello proprio dell’erede.
In tal caso, gli eventuali creditori del defunto potranno pignorare solo i beni passati in successione, ma non quelli personali dell’erede stesso”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello