Qualsiasi errore medico che causa al paziente un danno ingiusto per “imperizia, negligenza e imprudenza”, consente allo stesso di poter chiedere ed ottenere il risarcimento.
Per malasanità si intende la responsabilità dei medici, del personale infermieristico, delle strutture nosocomiali, consistita in colpa che, mediante commissioni od omissioni, ha provocato danni oggettivamente riscontrabili in capo al paziente.
La responsabilità medica può consistere in una errata o mancata diagnosi, in un’errata terapia, in un errore chirurgico, in un’infezione contratta in ospedale.
Il presupposto indefettibile per ottenere il risarcimento è che vi sia un danno oggettivamente accertabile in sede medico-legale e che tale danno sia conseguenza diretta ed esclusiva dell’errore medico/clinico.
La materia è stata riformata con la legge Gelli dell’8 marzo ’17, la quale ha innanzitutto distinto la responsabilità dei medici da quella della struttura sanitaria.
I medici, che rispondono penalmente solo per colpa grave, in sede civile rispondono solo a titolo di responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 cc, mentre le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale. Ciò comporta notevoli differenze sia nel periodo di prescrizione che nell’onere della prova.
Il cittadino, che ritiene abbia subito in danno da malasanità deve rivolgere una richiesta stragiudiziale con lettera raccomandata alla direzione sanitaria chiedendo il risarcimento.
Nel caso questa non sortisca risultato, può scegliere se avviare una procedura di consulenza tecnica preventiva oppure avviare una procedura di mediazione, con l’ausilio di un legale.
Solo laddove tale strada, finalizzata ad avere tempistiche più rapide non producesse risultato, il cittadino danneggiato può agire giudizialmente.
Il valore del risarcimento deve essere valutato in sede medico-legale che stabilirà sia il rapporto diretto tra errore medico e lesioni del paziente, sia la percentuale di invalidità che ne è derivata, determinando in tal modo la somma da risarcire”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello