La prestazione che l’estetista rende al cliente è da inquadrare nell’ambito di un contratto d’opera, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile: in caso di trattamento non correttamente eseguito e di danni conseguentemente subiti dal cliente vi sarà una responsabilità contrattuale del soggetto (estetista o centro estetico) con il quale il contratto d’opera è stato stipulato (Tribunale Lecce, sentenza 9 aprile 2008).
A ciò si aggiunga la responsabilità extracontrattuale prevista dalla norma di cui all’art. 2043 del codice civile che stabilisce che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Le due forme di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, possono coesistere poiché, ad un tempo, viene violato un accordo contrattuale e viene leso il diritto alla salute del cliente.
Va infine precisato che, anche se il trattamento è stato eseguito dal singolo estetista, qualora lo stesso operi all’interno di una struttura, alla responsabilità del medesimo estetista potrà affiancarsi quella del titolare/gestore del centro estetico chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, per il fatto dei propri preposti.
Oltre alla responsabilità dell’estetista che ha materialmente eseguito il trattamento potrà sussistere anche la responsabilità del titolare del centro estetico che ha un obbligo di controllo sull’attività che viene posta in essere all’interno del proprio centro. La sua responsabilità potrà sussistere tutte le volte in cui si accerti che non ha adeguatamente vigilato sulle attività poste in essere dai propri dipendenti (Cassazione Penale, sez. IV, n. 52/2010).
Qualora il cliente subisca per colpa dell’estetista delle lesioni potrà decidere di agire in sede penale presentando una atto di querela e avanzando poi una richiesta risarcitoria per i danni subiti attraverso lo strumento della costituzione di parte civile all’interno del giudizio penale.”