D.:《Quali sono le spese che deve pagare l’inquilino?》
R.:“Quando un immobile viene concesso in locazione, è bene sapere che le spese e gli oneri dell’appartamento vanno ripartiti tra proprietario ed inquilino.
In sostanza, ciò significa che vi sono spese che devono essere sostenute dall’inquilino e spese di competenza del proprietario.
In proposito l’art. 1576 del codice civile stabilisce che il locatore (cioè il proprietario che concede in locazione il suo bene) deve provvedere durante la durata della locazione a tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione che sono di competenza del conduttore (ossia dell’inquilino).
La legge stabilisce che sono di competenza del proprietario le spese di straordinaria manutenzione e di competenza dell’inquilino le piccole riparazioni, ossia le spese di ordinaria manutenzione.
Rientrano nelle spese di manutenzione ordinaria a carico dell’inquilino:
-piccole riparazioni dovute al deterioramento dei beni in seguito all’utilizzo quotidiano da parte dell’affittuario (sistemazione di rubinetti che perdono, cerniere, guarnizioni, maniglie e vetri rotti…)
-riparazioni per danni imputabili a una cattiva gestione dell’appartamento (otturazione dello scarico del WC a causa di oggetti, comparsa di umidità e muffa per mancata aerazione dei locali…)
-cura ordinaria dell’abitazione (pulizia dell’alloggio, sostituzione interruttori e lampadine, pulizia grondaie e canne fumarie, potature del giardino, svuotamento di fosse settiche, pozzetti e pozzi neri, cura degli elettrodomestici e dei complementi di arredo elencati nel contratto di affitto…)
-lavori di miglioria dell’appartamento senza modifiche alla destinazione d’uso. Devono essere concordati con il proprietario, ma non danno diritto a un rimborso a meno che non siano stati sottoscritti specifici accordi in merito.
Le spese di manutenzione straordinaria a carico del proprietario sono invece:
-riparazioni o sostituzioni dovute a impianti e strutture non più funzionanti a causa dell’immobile ormai vecchio, o per adeguamenti alla normativa vigente (ad es. la sostituzione della caldaia o degli infissi, riparazioni al tetto…).
-tutte quelle spese per lavori importanti, come la manutenzione straordinaria dell’ascensore, la sostituzione degli impianti di riscaldamento e illuminazione delle parti comuni.
Rientrano tra le sue responsabilità anche la sostituzione di grondaie, corrimano, pavimenti, il 10% delle spese di portierato, lavori per adeguamento sismico e per migliorare la classe energetica.
L’affittuario ha l’obbligo di informare il proprietario della necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria. Se il locatore non si attiva in tempi bevi per risolvere il problema, o si rifiuta di pagare tali spese, l’inquilino può:
1. far eseguire autonomamente la riparazione anticipando la spesa, per poi richiedere il rimborso al proprietario
2. agire legalmente per intimare al proprietario di effettuare l’intervento o versare il rimborso
3. richiedere la disdetta del contratto di affitto nel caso in cui il guasto sia tale da rendere l’immobile inutilizzabile”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello