Nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene emesso in favore del genitore con il quale convivono stabilmente i figli minori.
La legge prevede che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”(art. 337 sexies cod.civ.).
Tale rigida norma, però, è stata reinterpretata dalla Corte di Cassazione alla luce dell’evoluzione della società e dei costumi.
Ciò vuol dire che l’instaurazione di una convivenza di fatto o un nuovo matrimonio dell’ex coniuge non comporta automaticamente la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale ma occorre guardare all’interesse prioritario dei figli.
La presenza di un terzo estraneo può turbare i figli minori ed interferire con la loro crescita.
In questo caso si può anche arrivare ad una modifica delle condizio stabilite al momento della separazione o del divorzio.Quindi, se la nuova convivenza instaurata (o il nuovo matrimonio contratto) dall’ex nella casa dell’altro coniuge è pregiudizievole per i figli (ad esempio la presenza nella casa dell’estraneo è per loro nociva o diseducativa) con apposito ricorso in Tribunale si potrà ottenere la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della ex compagna.
Diverso è il discorso relativo all’assegno di mantenimento che può invece essere revocato in presenza di una nuova e stabile convivenza del coniuge assegnatario della casa familiare.
Infatti, se uno dei coniugi avvia una convivenza stabile con un nuovo compagno beneficerà senz’altro del reddito percepito da quest’ultimo, migliorando, a volte anche di molto, la propria situazione economica.
A questo punto il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento potrà rivolgersi al giudice e chiedergli di ridurre o, al limite, di revocare l’assegno stesso”.
Avv. Giuseppina Gilda Ferrantello